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Articolo 22 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Accessi e diramazioni

Dispositivo dell'art. 22 Codice della strada

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

Massime relative all'art. 22 Codice della strada

Cass. civ. n. 7742/2010

A norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune — il quale proprietario è competente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 11, del codice della strada, ad autorizzare l’apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l’apertura di accessi senza autorizzazione — non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.

Cass. civ. n. 2307/2008

In materia di violazioni del codice della strada, costituisce violazione dell’articolo 22, undicesimo comma, di detto codice, non solo l’apertura di accessi nuovi alla strada pubblica in difetto di autorizzazione, ma anche il mantenimento di tali accessi ad autorizzazione scaduta e non reiterata. In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell’autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva.

Cass. civ. n. 1253/2007

Ai sensi dell’art. 22, comma 11, del codice della strada, è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l’autorizzazione dell’ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, rimanendo irrilevante la circostanza che l’accesso sia stato realizzato da persona diversa dall’attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 22 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. M. chiede
martedì 22/08/2023
“Oggetto: Richiesta, al Comune di xxxx, di chiusura con cancello carrabile del mappale 2056 nel lato a confine con la via xxxx, di fonte alla intersezione con la via xxxx e in corrispondenza di un accesso.

Richiesta respinta con la motivazione:

"il richiesto passo carrabile ricade all'interno di un'area di intersezione come individuata all'art. 6 del regolamento passi carrabili e pertanto non risulta assentibile."

Si vuole sapere se la norma dell'art. 6 del regolamento passi carrabili è applicabile anche, come nel caso in esame, alle individuazioni, da parte del Comune, di accessi.
L'accesso, nel nostro caso, è individuato con l'interruzione del marciapiede (a scivolo), come previsto all'art. 1 del regolamento citato.

Immediatamente adiacente al passo carrabile richiesto e sempre in piena area di intersezione è stata concessa l'autorizzazione di passo carraio ad un piccolo garage immediatamente adiacente con la via xxxx; il garage non ammette manovre al suo interno, il suo proprietario è quindi obbligato ad effettuarle in via xxxx.
La via xxxx e la via xxxx intersecante sono strade a doppia corsia con basso traffico e locale.
L'accesso citato è un ingresso per diversi mappali di mia proprietà e ad una palazzina con cinque appartamenti.
L'accesso alla palazzina non è interessato alla chiusura.

Nel 2004 è stata concessa l'autorizzazione ad edificare un cancello con passo carrabile (ora fuori uso) che interessava tutto lo spazio di passaggio: il cancello comunque era progettato con un arretramento per permettere il ricovero delle auto.
Se la Vostra risposta al quesito iniziale fosse negativa, ovvero se l'individuazione da parte de Comune dell'accesso non influisse sul rifiuto della concessione, si vorrebbe conoscere eventuali argomentazioni per opporsi al provvedimento comunale.

Si allega: Lettera del Comune, regolamento comunale, ingrandimento elaborato comunale, foto del posto e di progetto.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 26/09/2023
In primo luogo, si precisa che la posizione del passo carrabile non è l’unica circostanza portata dal Comune nel provvedimento di preavviso di diniego, che richiama anche l’insufficienza di quanto presentato negli elaborati tecnici di elementi che il Comune ritiene essenziali ai fini di una completa istruttoria.
Pertanto, indipendentemente dalla risposta al quesito, è comunque indispensabile, al fine di tentare di superare le valutazioni negative della P.a., colmare anche questa lacuna sottolineata nel preavviso di diniego.

Per quanto riguarda il regolamento comunale, si nota che l’articolo 2, che detta le definizioni di accesso e passo carrabile, riprende testualmente le disposizioni previste rispettivamente negli articoli 44 e 37 del regolamento di attuazione del Codice della strada.
L’articolo 44 del Regolamento, in particolare, chiarisce che la definizione della nozione di “accesso” è data ai fini dell'articolo 22 del Codice, il quale a sua volta detta le prescrizioni generali in tema di autorizzazione relativa ai passi carrabili.
Ancora, sul tema è rilevante anche l’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della strada, che impone alcune prescrizioni generali per i passi carrabili, come ad esempio il mantenimento di una certa distanza dalle intersezioni (12 m) e stabilisce condizioni aggiuntive da rispettare in caso di accesso diretto dalla strada alla proprietà laterale attraverso un passo carrabile. In tal caso, l'eventuale cancello deve essere arretrato così da consentire la sosta in sicurezza (cioè fuori dalla carreggiata) di un veicolo in attesa di ingresso; se non è possibile l'arretramento dell'accesso - sussistendo obiettive impossibilità costruttive o gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata - possono essere utilizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli. Si prevede inoltre la possibilità di derogare alle precedenti soluzioni (arretramento o utilizzo di sistemi alternativi) quando le caratteristiche delle strade e del traffico consentono immissioni laterali, che non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Posto che nel regolamento comunale sembra che la problematica della distanza dall’intersezione sembra sia disciplinata dall’articolo 5 e non dall’articolo 6, si nota che comunque entrambi tali disposizioni si pongono in linea (e non potrebbe essere altrimenti, in quanto in caso contrario il regolamento sarebbe illegittimo) con quanto previsto dal Codice della strada, che come sopra scritto riferisce tali prescrizioni anche agli accessi.
Infatti, l’esigenza principale che in entrambi i casi viene tutelata è la sicurezza della circolazione, che in caso di distanza dalle intersezioni viene garantita per mezzo di quella che la giurisprudenza definisce come una presunzione di pericolosità di natura legislativa (T.A.R. Bologna, sez. II, 16 maggio 2016, n. 517).

Ciò detto, si nota che la motivazione del provvedimento avrebbe potuto essere più approfondita nell’illustrare le motivazioni del presunto contrasto del progetto proposto con il regolamento comunale.
Tuttavia, si sottolinea che il provvedimento ricevuto dal Comune non è ancora impugnabile, trattandosi di un preavviso di rigetto e non del diniego definitivo, e che comunque la concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell’uso pubblico della sede stradale, comporta una valutazione che si connota per spiccati profili di discrezionalità tecnica (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 19 luglio 2022, n. 721).
Questo significa che il diniego espresso dalla P.A è sindacabile dal giudice solo in caso di macroscopici vizi logici o di travisamento dei fatti, cioè di elementi che non è semplice dimostrare in un eventuale ricorso.

Visto che ci si trova ancora in una fase dedicata all’istruttoria, dunque, per ora la migliore strategia sembra quella di fornire le integrazioni tecniche richieste dal Comune e, soprattutto, di rappresentare le motivazioni per le quali si chiede una deroga alle prescrizioni regolamentari, che come sopra visto è in alcuni casi ammessa sia dal Codice della strada, sia dallo stesso regolamento dimostrando che sostanzialmente l'assenza di pericolosità per la circolazione stradale (circostanza che potrebbe aver giustificato il provvedimento positivo concernente il vicino garage).


E. G. chiede
lunedì 04/07/2022 - Trentino-Alto Adige
“Lungo una strada comunale, fuori del centro abitato, in prossimita di un passaggio a livello con barriere e rispettiva segnaletica, e stato cambiato il piano urbanistico (da verde agricolo in zona produttiva). L'unico accesso (non concessionato) esistente si trova fuori la zona nuova e porta ad un maso unico (ca. 15 andate al giorno, macchine agricole). L'accesso si trova fisicamente tra la barriera (con semaforo), a ca. dieci metri dalla barriera e la striscia d'arresto spostata sulla strada comunale per ca. 25 m dalla barriera.
E possibile allargare questo accesso esistente, dentro nella zona produttiva, ed usarlo per la futura zona produttiva (ca. 150 andate al giorno con mezzi pesanti e bilici)?
Lungo i passaggi a livello (intersezione a raso) e tra i primi pannelli distanziometrici su entrambe due lati dalla strada comunale, si possono installare nuovi accessi o cambiare la loro destinazione d'uso?
Il comune poteva cambiare il piano urbanistico, senza rilasciare una concessione d'accesso in prossimita di un passaggio a livello fuori centro abitato?”
Consulenza legale i 14/07/2022
In premessa, si chiarisce che il presente parere è stato reso senza avere a disposizione il testo del piano urbanistico richiamato nel quesito, che non ha potuto quindi essere oggetto di una specifica valutazione.
L’art. 46 del regolamento di attuazione del Codice della strada prescrive che gli accessi debbano essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
L’art. 22 del Codice della strada prevede anche una limitata possibilità di deroga, stabilendo che nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

Tuttavia, nel caso di specie il nuovo accesso andrebbe ad aprirsi proprio nel tratto di sicurezza tra la barriera e la striscia di arresto dei veicoli.
Pertanto, considerato anche il volume di traffico, è improbabile ottenere tale deroga, in quanto un accesso di questo tipo si risolverebbe in un elemento di rischio sia per chi lo utilizza, sia per chi transita sulla strada.


Marco D. chiede
venerdì 26/11/2021 - Sardegna
“Nel 1974 mio padre ottenne, a seguito di presentazione di regolare progetto, di aprire un accesso carrabile su una strada statale per accedere ad un terreno di proprietà. La concessione non porta data di scadenza, e per il suo rilascio è stato chiesto il pagamento "una tantum" dell'importo di 400.000 Lire. Nel 2005, l'ANAS scrisse a mio padre invitandolo a rinnovare la concessione in quanto scaduta perchè avente durata trentennale. Lui rispose che la durata di 30 anni non era prevista prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada (1992), il quale non poteva avere effetto retroattivo. Per qualche anno regnò il silenzio, finchè nel 2018 mi venne notificato, in quanto erede, un provvedimento sanzionatorio perchè "mantengo in esercizio un accesso privo delle necessarie autorizzazioni.
Faccio presente che quello in argomento è l'unico accesso per la mia abitazione, un b&b, 2 attività artigianali ed un fondo agricolo.
I tecnici dell'ANAS, più volte interpellati, sostengono che la durata delle concessioni è sempre stata di 30 anni e non solo dopo il 1992; affermano inoltre che oggi l'accesso deve essere chiuso perchè non risponde ai criteri generali di sicurezza previsti dal codice della strada, pur essendo perfettamente rispondente ai criteri che ne determinarono la sua concessione nel 1974, e nonostante da allora, circa 50 anni, non si sia mai verificato un solo incidente nei dintorni, e nonostante il volume di traffico veicolare da allora sia andato in costante diminuzione, trattandosi di una zona interna in via di spopolamento.
Se mi costringono a chiudere l'accesso, ciò comporterà ingenti danni, visto che la mia famiglia non potrà accedere a casa, i nostri affittuari non avranno accesso alle loro attività artigianali ecc ecc.
Potreste fornirmi delle indicazioni in merito?”
Consulenza legale i 03/12/2021
Prima dell’entrata in vigore del Codice della strada, le concessioni di apertura di accessi privati sulla strada pubblica erano disciplinate dagli artt. 4 e 8, R.D. n. 1740/1933.
L’ultima norma sopra menzionata, in particolare, prevedeva che per tali atti (allora chiamati “licenze”) non fosse fissata una durata massima e che venisse imposto il pagamento di un canone annuo o di una somma una tantum solo nel caso fossero presenti opere visibili e permanenti.
La durata massima di 29 anni era, invece, stabilita dallo stesso articolo 8 per le altre concessioni e licenze di cui al R.D. n. 1740/1933, come ad esempio quelle riguardanti i depositi temporanei, gli scarichi dei fossi e così via.
Tale Regio Decreto è stato poi abrogato e sostituito dal vigente Codice della strada, che all’art. 22 conferma la necessità di munirsi di una autorizzazione per l’apertura di passi carrabili, imponendo altresì la regolarizzazione degli accessi già esistenti a quanto secondo le disposizioni dello stesso Codice.

L’art. 27, comma 5, del Codice, inoltre, ha esteso per tutti gli atti autorizzatori concernenti le strade pubbliche, compresi quindi quelli relativi agli accessi, il limite massimo di durata di 29 anni.
Il rapporto tra licenze pre-esistenti di durata illimitata e tale sopravvenuta disposizione del Codice della strada è stato affrontato dalla giurisprudenza, che ha chiarito che “tale disciplina, di carattere inderogabile, deve trovare applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate ai sensi dell'abrogato r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740” (Consiglio di Stato sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2229, relativa a un caso analogo a quello di specie, che ha confermato T.A.R. Campobasso, sez. I, 25 luglio 2012, n. 367).
In sostanza, il titolo costitutivo della concessione di passo carrabile, anche se originariamente rilasciato a tempo indeterminato, viene integrato dalla nuova previsione di legge concernente la durata massima.
Come sopra scritto, comunque, l’accesso avrebbe dovuto essere regolarizzato secondo il vigente Codice della strada dopo la sua entrata in vigore, pur essendo stato a suo tempo già autorizzato.

Nella fattispecie, quindi, pare che quanto sostenuto dall’ANAS, pur con qualche limitata inesattezza, trovi fondamento normativo e giurisprudenziale.
In ogni caso, per risolvere il problema sembra che l’unica soluzione disponibile sia quella di chiedere una nuova autorizzazione e/o di regolarizzare l’accesso esistente, sfruttando -nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile realizzare le opere con le caratteristiche stabilite dal Codice della strada, la possibilità di autorizzazione con prescrizioni contemplata dall’art. 22, comma 9, Codice della strada.

Anonimo chiede
giovedì 11/11/2021 - Calabria
“Spett.le redazione Brocardi.it,
è possibile che un Comune rilasci un'autorizzazione di "passo carrabile" di una misura inferiore rispetto a quella effettiva dell'accesso da raggiungere?
...Nello specifico io ho un accesso carrabile (munito di cancello automatico) della misura di cinque metri, ma quando ho richiesto l'autorizzazione di "passo carrabile" il mio Comune mi ha concesso un passo carrabile di soli 3,50 metri, ovvero di un metro e mezzo inferiore alla larghezza effettiva dell'accesso.
Ovviamente anche la segnaletica orizzontale realizzata a terra per delimitare l'area destinata a passo carrabile è della misura di 3,50 m con la conseguenza di avere una linea tracciata non in corrispondenza del pilastro ma nel bel mezzo del cancello creando un inevitabile sconcerto in chi dovesse osservare questa situazione.
In pratica mi trovo impossibilitato ad usare il restante metro e mezzo di accesso perchè su quest'ultimo ricade parte di un posto auto realizzato lateralmente.
Quindi ribadisco la mia domanda: è possibile che venga rilasciata un'autorizzazione per un passo carrabile di una misura inferiore a quella effettiva dell'accesso?

Gradirei che il quesito fosse pubblicato sul sito in forma anonima, grazie.”
Consulenza legale i 18/11/2021
I passi carrabili trovano la propria disciplina negli artt. 3 e 22 del Codice della strada, nell’art. 46 del relativo regolamento di esecuzione, nonché nelle norme locali.
Gli articoli del Codice definiscono il passo carrabile come accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, prescrivendo la necessità di un’apposita autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada e le sanzioni per chi ne sia sprovvisto.
Il regolamento di attuazione stabilisce poi nel dettaglio le caratteristiche costruttive dei passi carrabili, come la distanza da osservare rispetto agli incroci, la posizione dell’eventuale cancello e così via.
Nessuna di queste norme, tuttavia, indica una la larghezza minima o massima del passo carrabile, in quanto questi aspetti vengono lasciati ai regolamenti emanati dai singoli Comuni.

Quel che si può ricavare dalla normativa nazionale suddetta, in ogni caso, è che le dimensioni e il posizionamento del passo carrabile debbano rispettarne la essenziale funzione, cioè quella di consentire l’accesso ad una proprietà laterale a uno o più veicoli.

L’autorizzazione concessa nel nostro caso, invece, non pare essere idonea allo scopo, per lo meno sotto l’aspetto della posizione della segnaletica orizzontale rispetto al cancello.

È opportuno, dunque, verificare, innanzitutto, la presenza e le previsioni di un regolamento comunale in materia e poi comunque segnalare la situazione anomala al Comune (anche eventualmente con l’ausilio di fotografie e/o sollecitando un sopralluogo), chiedendo una modifica dell’autorizzazione che renda il passo carrabile in concreto fruibile dall’interessato.


Vincenzo B. chiede
giovedì 15/02/2018 - Puglia
“Condominio con 18 famiglia aventi nel garage sottostante i propri box auto.In occasione del mercato settimanale,un commerciante ambulante è autorizzato ad aprire la sua baracca e sostare il proprio autocarro,proprio innanzi al varco che dal garage immette sulla pubblica via.Pertanto,a tutti i condomini,oramai da anni,il giorno del mercato settimanale è impedito usare l'auto,almeno che non si chieda al commerciante ambulante,la gentilezza di smontare mezza baracca,per passare.E' noto che il comune,percepisce i relativi oneri da tutti i condomini per i relativi box e questo di per se già dovrebbe essere sufficiente acchè quella baracca ostruttiva non dovrebbe insistere in quel luogo,poi se teniamo conto che ultimamente abbiamo anche collocato i cartelli del divieto di sosta,il tutto si sarebbe dovuto risolvere ma non è stato cosi.Vi chiedo pertanto,come comportarsi per i fatti evidenziati,eventuali violazioni e da parte di chi e in caso si intenda procedere quali sono le autorità competenti.Grazie.”
Consulenza legale i 19/02/2018
Nella risposta che verrà data si dà per presupposto che l’espressione contenuta nel testo del quesito “…un commerciante ambulante è autorizzato ad aprire …” abbia un contenuto prettamente ironico e che, pertanto, lo stazionamento dell’ambulante in quel luogo non risulti autorizzato da alcun provvedimento amministrativo comunale.

Chiarito ciò, vediamo quali possono essere le strategie per difendersi da un fatto che sembra durare da così tanto tempo e che, difficilmente, chiunque avrebbe avuto la pazienza di sopportare anche per una sola settimana.

La prima normativa che occorre prendere in esame è quella contenuta nel codice della strada.
Intanto, l’art. 3 n. 37 di tale codice definisce Passo carrabilelaccesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”; è tale, in parole semplici, qualunque sbocco di un’area privata che confluisce in un’area pubblica, quale appunto, nel nostro caso, il varco che dal garage condominiale immette sulla pubblica via.

Ora, al fine di inibire a terzi di parcheggiare o comunque sostare per qualunque ragione dinanzi al proprio accesso privato, occorre rifarsi a quanto disposto dal successivo art. 22 Codice della strada, dal tenore complessivo del quale si deduce che, onde poter pretendere legittimamente che terzi non parcheggino dinanzi al proprio accesso privato, il proprietario dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario (solitamente il Comune), presentando la relativa richiesta.
Ottenuta l’autorizzazione, sarà lo stesso Comune a rilasciare l’apposito cartello da affiggere sul proprio accesso, dinanzi al suolo pubblico, in modo tale da portare a conoscenza dei terzi il divieto a sostare in quello spazio pubblico situato dinanzi al passo carraio; tale cartello dovrà contenere il nome e lo stemma del comune che lo ha concesso, il numero di passo carrabile, la scritta passo carrabile e il segnale di divieto di sosta.

Senza queste informazioni, il segnale non ha valore ed, anzi, il proprietario che lo espone può essere assoggettato a delle specifiche sanzioni amministrative previste dallo stesso art. 22 codice della strada.

Se sussistono i presupposti appena precisati, il proprietario del passo carraio, nel nostro caso ciascuno dei condomini che utilizzano quel varco, avrà il pieno potere di chiamare la polizia locale (e/o municipale) e far rimuovere, con l’intervento di un carroattrezzi, il mezzo che ostruisce il passaggio, oltre che sanzionare il proprietario dello stesso mezzo.

Qualora, poi, il commerciante ambulante dovesse continuare imperterrito a “montare baracca” davanti al passaggio del condominio, allora non resta altra soluzione che agire sul piano penale.
Infatti, secondo quanto statuito da due interessanti sentenze in materia, una della Corte d’Appello di Palermo (sentenza n. 648/2016 del 22/02/2016) e l’altra recentissima della Corte di Cassazione (sent. n. 5358/18 del 5.02.2018), ostruire il passaggio ad un’auto fa scattare il reato di violenza privata, reato disciplinato dall’art. 610 c.p. ed identificato nel comportamento di chiunque, con violenza o minaccia, costringa un’altra persona, contro la sua stessa volontà, a sopportare un comportamento altrui.

Ora, è chiaro che parcheggiare un’auto o qualunque altro mezzo (ancora peggio il furgone di un ambulante) in modo tale da bloccare l’unica via di accesso ad altre vetture, configura il reato di violenza privata, in quanto l’ostruzione del passaggio priva la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.
In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una sua precedente sentenza (la n. 48346 del 07.02.2015), il cui orientamento è stato ripreso dalle ultime due sentenze sopra citate, affinché possa ritenersi integrato tale tipo di reato (violenza privata), si prescinde dall’intenzione specifica di voler procurare un danno al soggetto “ostruito” (cosiddetto dolo); addirittura, perfino la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare al procedimento penale.

Solo il caso sopravvenuto per forza maggiore, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dettato dalla necessità di tutelare un bene di rango superiore (come la propria vita o quella di un’altra persona) potrebbe costituire una valida causa di giustificazione, caso che qui può dirsi indubbiamente escluso.

Qualora ci si decida a seguire la strada del procedimento penale, occorrerà ovviamente, al fine di avviare lo stesso procedimento penale, presentare querela innanzi a qualunque forza di polizia (ci si potrà recare presso la più vicina stazione dei Carabinieri), ed in tal caso il precedente verbale della polizia municipale, con il quale l’ambulante sarà stato nel frattempo sanzionato ed il cui veicolo coattivamente rimosso, assumerà a tutti gli effetti natura di atto pubblico, da far valere come prova nel processo penale, atto a dimostrare che quel comportamento dura già da qualche tempo.

Anche una prova fotografica (ossia delle foto che raffigurino la situazione dei luoghi e l’ostruzione del passaggio) potrà essere d’aiuto per una prima ricostruzione dei fatti e per la successiva produzione nel processo.

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