(massima n. 1)
L'assoggettamento di un'area ad una servitù di uso pubblico per effetto del possesso, richiede: a) la generalità di uso da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse generale; b) l'oggettiva idoneità del bene che si pretende gravato all'attuazione di un fine di pubblico interesse, che può consistere anche nella mera comodità; c) il protrarsi del possesso per il tempo previsto dalla legge per l'usucapione.