(massima n. 1)
La cosiddetta "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitł di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuitą (non di precarietą e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettivitą, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettivitą "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneitą e dallo spirito che lo anima. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che i privati avessero inteso destinare le aree di loro proprietą all'uso, come strada, dei soli proprietari e utenti degli edifici, costruiti o da costruire, sui diversi lotti fronteggianti, con conseguente illegittimitą della condotta del Comune che, occupandole, ne le aveva sottratto ai proprietari realizzandovi opere stabili che ne avevano mutato irreversibilmente la conformazione).