(massima n. 1)
La dicatio ad patriam quale modo di costituzione di una servitų di uso pubblico consiste nel comportamento del proprietario che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell'effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente con carattere di continuitā e non di mera precarietā e tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettivitā assoggettandolo al correlativo uso che ne perfeziona l'esistenza senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale ovvero ablatorio al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettivitā uti cives indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneitā o meno e dallo spirito che l'anima. La volontarietā del comportamento č ravvisabile anche quando il privato proprietario con il non far cessare l'uso pubblico iniziato in conseguenza di una sua attivitā diversamente finalizzata, manifesti chiaramente per facta concludentia l'intenzione di voler mantenere la sua cosa a disposizione della collettivitā cosė da rendere legittimo l'uso pubblico della medesima.