(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, comma 3, l.fall., che fa rinvio all'art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia sugli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché con riferimento agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita, riprendendo per il resto vigore il principio generale della sospensione degli interessi post fallimentari ex art. 55 l.fall, sicchè al creditore in parola non spettano neppure in via chirografaria gli interessi convenzionali dalla data della vendita sino al deposito del riparto.(Conf. Cass. n. 4371 del 1994).