(massima n. 1)
In virtł dell'art. 2855 c.c., e nei limiti temporali da tale norma indicati, l'iscrizione ipotecaria di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, senza necessitą di iscrivere una somma distinta per tali interessi, essendo sufficiente l'indicazione del loro tasso per ottenere rispetto ad essi l'estensione della iscrizione.