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Articolo 581 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modalità dell'incanto

Dispositivo dell'art. 581 Codice di procedura civile

L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita (1). Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

Note

(1) Il giudice dell'esecuzione verifica la regolarità delle istanze di partecipazione e il compimento degli adempimenti pubblicitari disposti con l'ordinanza di vendita. Il cancelliere quindi dichiara aperto l'incanto per la cui validità non è necessaria la pluralità di offerenti, in quanto l'aggiudicazione può avvenire anche a favore di un unico offerente. Invece, se non viene presentata nessuna offerta la conseguenza è quella dell'asta deserta.
(3) L'ordinanza di aggiudicazione ha carattere provvisorio e quindi non produce il trasferimento della proprietà del bene pignorato in favore dell'acquirente, poiché tale trasferimento si verifica solamente con il decreto di di cui all'art. 586 del c.p.c.. Infatti, l'aggiudicazione può venir meno in caso di nuove offerte che possono essere ritenute ancora efficaci (si cfr. 584), di mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario (si cfr. art. 585 del c.p.c.) o l'avvenuto pagamento dei creditori da parte del debitore esecutato.

Spiegazione dell'art. 581 Codice di procedura civile

La vendita all'incanto avviene nel corso di una pubblica udienza, alla presenza del giudice dell'esecuzione.

Se nel giorno fissato non si tiene udienza, trova applicazione il secondo comma dell’art. 82 delle disp. att. c.p.c., con la conseguenza che la causa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva, senza necessità di avviso alle parti.
In dottrina è stato da parte di alcuni affermato che non vi è differenza tra l'incanto e l'udienza, tenendosi il primo pur sempre nell'ambito di una vera e propria udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione ed essendo in ogni caso necessario l'impulso processuale da parte dei creditori, non potendo il giudice procedere d'ufficio sulla base delle sole risultanze del fascicolo; secondo altra tesi, invece, l'incanto non è configurabile come un'udienza di vendita e, pertanto, la mancata comparizione dei creditori muniti di potere di impulso non impedisce lo svolgimento della vendita.

La prima offerta per essere efficace deve superare il prezzo base, mentre dalla seconda in poi, la successiva deve superare la precedente della misura indicata nelle condizioni di vendita riportate sull'ordinanza pubblicata.

Per potersi procedere all'aggiudicazione, occorre che trascorrano almeno tre minuti senza che ci sia un'offerta maggiore.
L'offerente cessa di esser tenuto ad adempiere alla sua offerta, se questa è superata da un'altra, anche se in seguito dovesse essere dichiarata nulla.
La presentazione di un'offerta che preveda un aumento inferiore al minimo non può ovviamente caducare l'offerta precedente, che rimane pienamente produttiva di effetti.
Il provvedimento che dà atto del decorso dei tre minuti sull'ultima offerta ha la forma dell'ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi; non è necessario che esso dichiari espressamente l'avvenuta aggiudicazione, essendo invece sufficiente che il giudice dia atto della successione delle offerte e del tempo trascorso sull'ultima di esse.

E’ stato posto in evidenza che nessuna norma prevede la necessaria partecipazione di una pluralità di interessati all'acquisto, il che comporta che l'incanto possa avvenire anche in presenza di un solo offerente, il quale dovrà offrire il prezzo base, maggiorato almeno dell'aumento minimo indicato nell'ordinanza di vendita.

Massime relative all'art. 581 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5604/2017

Nel processo di espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori manifestata dopo l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima resta ferma, nei confronti dell’aggiudicatario, senza necessità di interlocuzione o di apposita istanza, ed i provvedimenti di estinzione del processo esecutivo ed aggiudicazione definitiva dell’immobile possono essere adottati anche nel contesto o a seguito di un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione per la trattazione della fase sommaria di un incidente oppositivo, fermo che conservano la loro natura e funzione di atti esecutivi, distinte da quelle dei provvedimenti che definiscono la fase sommaria del giudizio di opposizione, pure se contestualmente adottati.

Cass. civ. n. 18235/2014

In tema di vendita forzata sono trasferiti all'aggiudicatario gli stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito azionato è assistito da diritto reale di garanzia, degli atti di disposizione successivi all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione. Ne consegue che il creditore ipotecario, in tali casi, può sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto del terzo, che ne sia reso acquirente, e soddisfarsi sulla somma conseguita dalla vendita, con preferenza sugli altri creditori.

Cass. civ. n. 18227/2014

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), la disciplina dei procedimenti esecutivi basati sul credito fondiario si svolge secondo le regole ordinarie, previste dagli artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma, ai sensi dell'art. 41 del citato decreto, l'aggiudicatario, nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita, deve provvedere al versamento diretto in favore del creditore fondiario della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito da questo vantato. Tale versamento costituisce una assegnazione meramente provvisoria, e non esime il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dalla predisposizione del progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale effettuare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore procedente in concorso con gli intervenuti.

Cass. civ. n. 18185/2013

In tema di espropriazione forzata immobiliare, l'assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti all'udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell'esecuzione o del professionista da questo delegato.

Cass. civ. n. 20814/2009

In tema di espropriazione immobiliare, la regolarità formale della vendita non dipende dall'intestazione del verbale che, a rigore, nemmeno costituisce atto di esecuzione, ma dalle modalità con cui essa si svolge; ne consegue che un errore materiale contenuto nella predetta intestazione - nella specie, recante la dicitura "vendita di beni con incanto", mentre il giudice aveva proceduto con il sistema delle offerte a buste chiuse, (e, dunque, senza incanto) - non rappresenta un vizio che inficia un atto presupposto dell'aggiudicazione, né comunque configura una violazione della procedura di vendita suscettibile di censura con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 11328/2009

In tema di espropriazione forzata, il sistema della vendita all'incanto postula che il prezzo di aggiudicazione sia determinato oggettivamente dalla gara, e quindi che le offerte siano formulate nel corso della stessa: pertanto, nel caso in cui l'offerta formulata in udienza dall'unico partecipante alla gara superi il prezzo base di un importo pari almeno all'aumento minimo prescritto dalle condizioni di vendita, è irrilevante, ai fini della sua efficacia, la circostanza che nell'istanza di partecipazione sia stato erroneamente indicato un prezzo base inferiore; l'offerta precedente, al cui superamento nella misura indicata dalle condizioni di vendita l'art. 581, secondo comma, c.p.c. subordina l'efficacia di ulteriori offerte, è infatti quella formulata da altro offerente nel corso di una gara alla quale abbiano partecipato più concorrenti; laddove invece sia stata presentata un'unica offerta, il parametro di riferimento ai fini dell'aumento è costituito dal prezzo base fissato nelle condizioni di vendita.

Cass. civ. n. 4615/1985

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, le irregolarità, che si verifichino in sede di vendita con incanto, o di gara conseguente ad offerta in aumento del sesto, a causa della commissione, con la partecipazione dell'aggiudicatario definitivo, dei reati di turbata libertà degli incanti o di astensione dagli incanti (artt. 353 e 354 c.p.), configurano vizi sostanziali di negozi processuali inerenti ad una fase del procedimento esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione definitiva, e, quindi, vizi di legittimità di tale ultimo atto esecutivo, come tali deducibili solo con il rimedio dell'opposizione avverso il medesimo atto esecutivo, a norma dell'art. 617 c.p.c., non anche con autonoma azione di accertamento, né con opposizione avverso l'esecuzione per rilascio che venga intrapresa da detto aggiudicatario definitivo dopo il decreto di trasferimento in suo favore dell'immobile pignorato.

Cass. civ. n. 6603/1984

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, all'udienza fissata per la vendita con incanto del bene pignorato, non siano presenti soggetti legittimati a promuovere il compimento di atti esecutivi (creditore pignorante e creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo), il giudice dell'esecuzione difetta del potere di ordinare la vendita medesima, con la conseguenza che questa, ove venga ugualmente disposta, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, la quale è opponibile dall'interessato, in qualunque momento del processo esecutivo, anche all'aggiudicatario (cui non sono opponibili, ai sensi dell'art. 2929 c.c., solo le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita).

Cass. civ. n. 3771/1984

La violazione dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari), che attribuisce la delegabilità ai messi di conciliazione del solo potere di compiere atti di notificazione ma non di atti esecutivi, comporta che l'atto di esecuzione, come «l'esperimento di asta pubblica, compiuto dal messo di conciliazione su delega del pretore, non è affetto da inesistenza, postulante la mancanza di uno degli elementi costitutivi indispensabili per l'inquadramento dell'atto di cui trattasi in uno dei tipi previsti dall'ordinamento, bensì da nullità (per violazione di una precisa norma di legge) deducibile con opposizione agli atti esecutivi nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 2910/1980

La vendita con incanto, pur essendo predisposta al fine di ottenere la gara fra più concorrenti all'acquisto del bene pignorato, per conseguire il prezzo più vantaggioso, non può considerarsi invalida sol perché in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Infatti, la presentazione di un solo acquirente — mentre non dà luogo all'ipotesi di asta deserta, che presuppone la totale mancanza delle offerte — è prevista dal secondo comma dell'art. 581 c.p.c., che, stabilendo l'inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tale alternativa, la possibilità di un solo partecipante.

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Francesco M. chiede
mercoledì 09/02/2011 - Puglia

“In una vendita con incanto, mi dice il notaio che, anche in caso di unico offerente, devo comunque fare un rilancio rispetto al prezzo base.
In pratica anche in caso io fossi l'unico offerente, dovrei rilanciare contro me stesso.
E' vera questa prassi ? In base a quale articolo?”

Consulenza legale i 11/02/2011

La vendita con incanto è valida anche se in concreto non si sia realizzata la pluralità degli offerenti. Il secondo comma dell'art. 581 del c.p.c. stabilisce l'inefficacia delle offerte non superiori al prezzo base o alle offerte precedenti. Pertanto, l'unico offerente deve effettuare il rilancio minimo obbligatorio stabilito nell'ordinanza di vendita.


Luca chiede
giovedì 25/11/2010

“Buona sera. Avrei una domanda: se ad un asta all'incanto per un immobile, è presente un solo offerente, se lo aggiudica a prezzo base?”

Consulenza legale i 26/11/2010

Per la validità dell'incanto non sembra indispensabile che vi siano più offerenti e che si crei una vera e propria gara, potendosi avere l'aggiudicazione anche a favore di un unico offerente. Taluno afferma che la concorrenza è solo un risultato auspicabile, ma l'eventualità che vi sia una sola offerta ridotta al prezzo minimo è non solo immaginabile ma anche avvertita dallo stesso legislatore, il quale ha introdotto il meccanismo delle offerte dopo l'incanto.
Pertanto, la presentazione di un solo acquirente, da un lato non dà luogo ad un'ipotesi di asta deserta (che presuppone la totale mancanza delle offerte), dall'altro è prevista dallo stesso secondo comma dell'art. 581 del c.p.c., il quale, stabilendo l'inefficacia delle offerte superiori al prezzo base o alle offerte precedenti, implicitamente ammette, con la prima di tali alternative, la possibilità di un solo partecipante.
Qualora l'unico offerente non dichiari di rinunciare, rimane aggiudicatario per il prezzo che superi quello base, nella misura indicata nelle condizioni di vendita.