(massima n. 1)
All'espropriazione immobiliare individuale fondata su credito fondiario, a cui sia applicabile (come nella specie) "ratione temporis" il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, non si estende, in materia di interessi la disciplina generale dettata dall'art. 2855 c.c. (che prevede rigorosi limiti con riguardo agli effetti dell'iscrizione ipotecaria sugli interessi dovuti), bensģ la normativa speciale da considerarsi prevalente, individuata nello stesso T.U. n. 646 del 1905, in funzione della quale deve considerarsi garantito il recupero integrale di tutto il dovuto a titolo di interessi al tasso contrattualmente stabilito.