(massima n. 1)
Il diritto di privilegio scaturente dall'ipoteca si estende agli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualitą in corso al momento del pignoramento, ma solo nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c., e non al diverso saggio d'interesse eventualmente stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito.