(massima n. 1)
L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., opera anche in relazione all'espropriazione immobiliare individuale relativa ai crediti per mutuo fondiario soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, come integrata dal d.p.r. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (disciplina applicabile "ratione temporis"), sicché l'iscrizione di crediti per il capitale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato, ma soltanto nella misura legale, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento.