Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
[Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita.]