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Articolo 70 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

Dispositivo dell'art. 70 Codice Civile

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzitutto procedere all'inventario dei beni [769 ss. c.p.c.] e devono dare cauzione [725 c.p.c.].

Spiegazione dell'art. 70 Codice Civile

Nel caso in cui si ignori l'esistenza in vita del chiamato alla successione, trova applicazione tale norma; diversamente, quando la persona chiamata alla successione è sconosciuta oppure nota ma non ha affermato la propria volontà di accettazione dell'eredità (art. 459 del c.c.) troveranno applicazione le norme relative all'eredità giacente (528 ss. c.c.).
Con strumenti di garanzia previsti dal secondo comma, il legislatore si è premurato di tutelare tanto l'assente nel caso di suo ritorno, quanto i suoi eredi, nell'ipotesi di accertamento della morte in data diversa dalla scomparsa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 70 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alessandro T. chiede
lunedì 19/12/2016 - Emilia-Romagna
“E' recentemente deceduta mia suocera senza lasciare testamento. La signora, che è proprietaria di alcuni beni immobili acquisiti in regime di separazione dei beni e di un c/c del quale è unica intestataria, ha 3 figli e un marito, di anni 92 affetto da demenza senile, nei confronti del quale il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 49 c.c. e 721 c.p.c. (dichiarazione di assenza), essendosi allontanato, a causa della malattia, dal luogo della sua ultima residenza e mancando sue notizie dal 2009. Con riferimento all'assente, la famiglia ha ritenuto, fino ad oggi, di non richiedere la nomina di un Curatore nè di essere immessa nel possesso temporaneo dei suoi beni. Come devono procedere i 3 figli per gestire correttamente la successione della madre ? Nello specifico è corretto indicare nelle pratiche di successione che gli unici eredi legittimi sono - nella misura di 1/3 per ciascuno - i 3 figli, invocando, per quanto riguarda la quota ereditaria spettante al padre dichiarato assente, l'applicazione dell'art. 70 c.c. ? La norma prevede delle garanzie in favore dell'assente (l'obbligo di inventario dei beni, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 769 del c.p.c. e l'obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell'articolo 725 del c.p.c. - strumenti di garanzia che il legislatore ha previsto per tutelare tanto l'assente nel caso di suo ritorno, quanto i suoi eredi, nell'ipotesi di accertamento della morte in data diversa dalla scomparsa). Di conseguenza, se negli atti di successione fosse possibile indicare come eredi, soltanto i tre figli, ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 c.c. che rinvia all'obbligo di prestare cauzione, essi dovrebbero ricorrere al tribunale civile in camera di consiglio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 725 c.p.c., per chiedere di essere immessi nella quota di eredità che sarebbe spettata al padre dichiarato assente, in ragione della successione ereditaria della moglie. E' giuridicamente corretto il ragionamento sopra esposto ? Se invece il ragionamento fosse errato, prego di presentare la soluzione in modo dettagliato e specificando punto per punto le istruzioni operative per procedere.”
Consulenza legale i 27/12/2016
Ad avviso di chi scrive il ragionamento parrebbe corretto.

Vengono, infatti, in considerazione, nella fattispecie, gli articoli 69 e seguenti del codice civile, dedicati alle ragioni della persona “di cui si ignora l’esistenza” o di cui è stata dichiarata la morte presunta.
Ebbene, ad una prima lettura, l’espressione “di cui si ignora l’esistenza” parrebbe significare “di cui non si sa se esiste a o meno” in assoluto.
In realtà, i commenti alle citate norme precisano che la disciplina in esse contenute riguarda il periodo della scomparsa, dell’assenza dichiarata ed altresì quello successivo alla dichiarazione di morte presunta e che, in particolare, gli articoli 69-71 riguardano il periodo intercorrente tra la scomparsa e la dichiarazione di morte presunta (che è proprio quello che qui interessa).

Se questa è la corretta interpretazione da dare all’art. 70 cod. civ. invocato nel quesito, è senz’altro corretto che i figli della defunta si rivolgano al Tribunale per ottenere, previo inventario dei beni del padre assente, l’immissione nel possesso temporaneo dei medesimi.
L’art. 50 cod. civ., infatti, stabilisce che coloro che sarebbero eredi se l’assente fosse morto nel giorno dell’ultima notizia di lui possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei suoi beni.
L’art. 52 cod. civ. poi, precisa che tale immissione deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario. Inoltre, dev’essere prestata cauzione ai sensi dell’art. 70 cod. civ..
Ciò consente, proprio in virtù del principio eccezionale dettato da quest’ultimo articolo, che gli eredi della defunta acquistino la proprietà e con essa il potere di disporre di quei beni, appartenenti al patrimonio della madre, che sarebbero spettati al padre se egli fosse ancora presente.

Non appena, evidentemente, saranno trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l’ultima notizia dell’assente, sarà opportuno comunque far dichiarare la morte presunta dell’assente, per consolidare gli effetti già ottenuti per effetto dell’art. 70 cod. civ. (art. 63 cod. civ.: “Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.”).

Stefano chiede
giovedì 09/06/2011 - Toscana
“Buonasera,
in relazione all'articolo in esame avrei piacere di conocere la Vostra posizione in ordine alla situazione di Tizio che scomparso, è ritornato venendo a conoscenza del fatto che, durante il periodo in cui la sua esistenza veniva ignorata, Caio era succeduto in un asse ereditario nel quale, in primo luogo, era stato chiamato a succedere lo stesso Tizio.
In particolare vorrei sapere se Tizio possa vantare alcuna pretesa nei confronti di detto asse e, in caso di risposta affermativa, di quale strumento possa servirsi all'uopo.
Grazie anticipatamente per l'attenzione.”
Consulenza legale i 10/06/2011

Occorre vedere l’art. 71 del c.c., secondo cui rimane impregiudicato per lo scomparso l’esercizio dell’azione di petizione di eredità, né vengono meno gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, "salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione".

Pertanto, l’erede a norma dell’ art. 533 del c.c., può intentare l'azione di petizione dell'eredità, per ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo e allo scopo di ottenere la restituzione degli stessi. Si tratta di un’azione imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione, eventualmente intervenuta rispetto ai singoli beni.

Per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni nell’art. 535 del c.c. c'è un esplicito richiamo alle disposizioni in materia di possesso (v.art. 1147 del c.c., art. 1148 del c.c. e ss.) La restituzione dei frutti maturati non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Se il possessore dei beni ereditari era in buona fede ed ha alienato i beni ereditari, all'erede sarà dovuto il prezzo o il corrispettivo ricevuto (idem se abbia acquistato beni da terzi con denaro prelevato dall'eredità); se era in male fede dovrà recuperare la cosa, o, in mancanza, corrisponderne il valore, oltre al risarcimento del danno.