Con riferimento alle
persone fisiche, la
capacità di succedere, quale
attitudine a subentrare nella titolarità del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
de cuius, attiene al concetto di
capacità giuridica di cui all'art.
1 del codice civile, costituendone una manifestazione.
Presupposto essenziale della capacità di succedere è l'evento della
nascita non richiedendosi tuttavia l'ulteriore requisito della vitalità (attitudine a vivere una vita extra uterina) previsto dal precedente codice del 1865.
Al fine di stabilire se un soggetto sia nato vivo si ricorre allo strumento della c.d. docimasia polmonare.
Non costituisce un'eccezione alla regola sopra individuata la capacità di succedere genericamente riconosciuta in capo ai nascituri concepiti e la capacità di succedere per testamento riconosciuta in capo ai
nascituri non concepiti figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore previste ai sensi del primo e del terzo comma della norma in oggetto.
Al riguardo la
capacità di succedere dei nascituri si intende comunque
subordinata all'evento della loro nascita quindi in perfetta aderenza con il disposto di cui all'art.
1 2º comma del codice civile.
L'istituzione dei nascituri vine ricostruita, infatti, come una
fattispecie a formazione progressiva che si perfezione con la
nascita dell'istituito.
Prima della nascita si determina una
situazione di pendenza relativa alla titolarità dei diritti in attesa della nascita del loro futuro titolare.
Con riferimento ai nascituri (concepiti e non concepiti) la
delazione non può considerarsi attuale trattandosi di soggetti non ancora esistenti.
Si parla al riguardo di
aspettativa di delazione a cui sono ricollegati i diritti riconosciuti in capo al vocato, ma non l'esercizio dei poteri di cui all'art.
460 del codice civile che presuppongo la sussistenza di una delazione attuale.
L'assenza di una delazione attuale impedisce altresì il decorrere del
termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art.
480 2º comma del codice civile che trova applicazione in tale ambito stante l'analogia tra la fattispecie in esame e quella della istituzione sotto condizione sospensiva.
La capacità di succedere presuppone oltre alla nascita anche la
certezza dell'esistenza in vita del chiamato all'
apertura della successione.
Ciò rileva in relazione alla capacità di succedere dell'
assente.
In particolare l'art.
70 del codice civile secondo la dottrina maggioritaria (Cicu) non prevederebbe l'esclusione della delazione nei confronti dell'assente, nei cui riguardi non può dunque affermarsi la sussistenza di un'incapacità di succedere, ma disciplinerebbe la delazione a favore dei chiamati successivi rispetto all'assente stante l'impossibilità di provare la sopravvivenza di quest'ultimo al defunto in applicazione al principio generale secondo il quale chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provarne l'esistenza (art.
2697 del codice civile).
Quanto alla
presunzione di concepimento prevista dal 2º comma della norma in esame trattasi di
presunzione relativa, che ammette la prova contraria, fondata sulla comune esperienza e sull'esigenza di rendere certo in base ad elementi obiettivi un presupposto della vocazione a favore dei soggetti nascituri concepiti altrimenti non accertabile con sicurezza assoluta.
La capacità di succedere delle
persone giuridiche non è espressamente disciplinata da una norma del codice, ma si desume dal tenore dell'art.
473 del codice civile che disciplina le forme e le modalità dell'accettazione dell'eredità devolute alle persone giuridiche nonché dall'art.
586 del codice civile che prevede la devoluzione automatica a favore dello Stato dell'eredità in mancanza di altri successibili.
Le persone giuridiche possono succedere solo per
testamento non essendo prevista una
successione legittima per tali enti eccezion fatta per lo Stato.
In seguito all'abrogazione dell'art.
600 1º comma del codice civile ad opera della L. 22 giugno 2000 n. 192, anche gli enti non riconosciuti devono considerarsi titolari della piena capacità di succedere, risultando quale unico presupposto necessario per la sussistenza di tale capacità l'esistenza dell'ente stesso.
Ciò non pregiudica la
possibilità di istituire erede per testamento un ente ancora non esistente, come confermato dalla possibilità, normata dal codice, di costituire per testamento una
fondazione (art.
14 1º comma del codice civile.
Si desume in tal caso l'implicita volontà di costituire l'ente stesso.
Al riguardo un
limite è stabilito dall'ammissibilità o meno della costituzione del particolare ente per testamento. Si consideri l'impossibilità, per esempio, di costituire per testamento un'associazione.