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Articolo 2660 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione degli acquisti a causa di morte

Dispositivo dell'art. 2660 Codice Civile

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni [2665]:

  1. 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto(1);
  2. 2) la data di morte;
  3. 3) se la successione è devoluta per legge [565], il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
  4. 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
  5. 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;
  6. 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 [2662](2).

Note

(1) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(2) La disposizione stabilisce che chi domanda la trascrizione fornisca i documenti integrativi del titolo (v. 2648) e la nota (v. 2659), ovviamente tenendo presente gli adattamenti necessari al caso in specie.

Ratio Legis

La norma in esame definisce quale documentazione debba presentare chiunque domandi la trascrizione di un atto d'acquisto mortis causa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1091 Nella parte relativa alle forme della trascrizione le innovazioni alle corrispondenti disposizioni del codice del 1865 non sono rilevanti né per numero ne per importanza. Basterà accennare a quelle che hanno una qualche rilevanza sostanziale. L'art. 2659 del c.c. prescrive che nella nota di trascrizione deve essere fatta menzione del termine o della condizione a cui l'atto da trascrivere sia soggetto, e la medesima disposizione ripetuta dall'art. 2660 del c.c. per le note di trascrizione relative a disposizioni testamentarie, per le quali si stabilisce inoltre che deve essere menzionato il vincolo di sostituzione fedecommissaria, qualora questa sia stata disposta a norma dell'art. 692 del c.c.. Nessun dubbio può sorgere sull'opportunità che tali modalità dell'acquisto inter vivos o mortis causa risultino dalla nota di trascrizione, dato che il suo contenuto, Inserito nei registri, è di più facile consultazione e quindi molto più accessibile ai terzi, il dubbio può invece sorgere sulla sanzione che debba essere posta per l'ipotesi d'inosservanza del precetto della legge. In astratto si può anche pensare che la soluzione più logica e radicale sia nella inopponibilità ai terzi delle modalità che, pur risultando dal titolo consegnato al conservatore, non vengano inserite nella nota di trascrizione. Ma questa soluzione è apparsa eccessiva anzitutto perché distrugge l'efficacia di elementi risultanti dal titolo e che nell'economia di esso hanno certo una funzione essenziale, e in secondo luogo perché non vi è ragione di porre a priori una così grave sanzione dal momento che i terzi possono, usando la diligenza normale, rendersi conto, consultando il titolo, del grado della sua efficacia. Parimenti eccessiva mi è sembrata la soluzione di ritenere nulla la trascrizione quando nella nota non sia fatta menzione della condizione o del termine, e di obbligare quindi alla rinnovazione della trascrizione, tanto più che, come aveva giustamente osservato la Commissione Reale, non è sempre facile decidere prima facie se si tratti di condizione o di modus, o spesso è difficile trovare una formula sintetica e completa da inserirsi nella nota. E' sembrato perciò più conveniente, dal punto di vista pratico, far capo alla disposizione generale dell'art. 2665 del c.c., per il quale l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulla persona, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto da trascrivere. Dovrà quindi il giudice esaminare caso per caso, attraverso un prudente apprezzamento delle circostanze concrete, se la mancata o difettosa menzione nelle note della condizione o del termine abbia tale influenza da produrre una sostanziale incertezza in ordine al rapporto giuridico a cui l'atto si riferisce. In caso affermativo la trascrizione eseguita sarebbe nulla e perciò essa non potrebbe produrre alcun effetto se non venisse esattamente rinnovata. Si può incidentalmente rilevare che la disposizione dell'art. 2665 migliora notevolmente la corrispondente disposizione dell'art. 1940 del codice del 1865, non solo perché in quella si parla genericamente di rapporto giuridico invece che di trasferimento, ma anche perché la legge non qualifica più il grado dell'incertezza (assoluta incertezza, diceva invece l'art. 1940), lasciando al giudice la più ampia libertà di apprezzamento. L'onere di menzionare nelle note l'esistenza della condizione e del termine è escluso nel caso in cui si tratti di condizione sospensiva verificata, di condizione risolutiva mancata o di termine iniziale scaduto. In questi casi, infatti, poiché l'atto che si trascrive è divenuto pienamente efficace, la menzione di quegli elementi sarebbe evidentemente superflua. Diversamente invece accade nei casi in cui si tratti di condizione sospensiva mancata, di condizione risolutiva verificata e di termine finale scaduto, perché allora la trascrizione dell'atto, ormai divenuto inefficace, senza la menzione di quegli elementi, potrebbe indurre in inganno i terzi. Alla pubblicità di questi elementi accidentali del negozio si coordina poi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2668 del c.c., che prevede le ipotesi in cui devo essere cancellata l'indicazione della condizione o del termine e si stabilisce che titolo sufficiente per far luogo alla cancellazione, oltre che la sentenza, è la dichiarazione anche unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata ovvero il termine è scaduto.
1092 Per la trascrizione degli acquisti mortis causa l'art. 2660 del c.c. stabilisce che insieme con la nota di trascrizione e con l'atto di accettazione, nel caso di disposizione a titolo universale, o con l'estratto autentico del testamento, nel caso di legato, si deve presentare il certificato di morte del de cuius e, nel primo caso, la copia o l'estratto autentico del testamento se l'acquisto ereditario segua in base ad esso. Se alla medesima successione sono chiamate più persone, a titolo di erede o di legato, è chiaro che, malgrado la norma dell'art. 2666 del c.c., secondo la quale la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse, la trascrizione che uno dei chiamati faccia del proprio acquisto non può giovare agli altri chiamati. Tuttavia, per facilitare la trascrizione dell'acquisto degli altri chiamati, l'art. 2661 del c.c. dispensa costoro dal presentare il certificato di morte del de cuius ed eventualmente il testamento che sia stato prodotto per copia completa dal chiamato che ha trascritto per primo, purchè nella nota di trascrizione sia indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, o la nota sia accompagnata dal certificato della trascrizione anteriore, se si tratta di ufficio diverso. Può accadere che l'acquisto mortis causa avvenga per effetto della morte, rinunzia, indegnità, assenza, incapacità del primo chiamato e simili. In tal caso colui che domanda la trascrizione del suo acquisto deve far menzione nella nota di quegli avvenimenti e, se il suo acquisto segue per morte o per rinunzia del primo chiamato, deve anche esibire il documento che comprovi questi due fatti. Se l'acquisto dipende da altre cause d'impedimento del primo chiamato, non occorre che il secondo chiamato fornisca la prova di quelle cause, salva la sua responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere. Ma anche in tal caso i terzi saranno messi sull'avviso, dalle risultanze della nota, che manca la prova documentale dell'esistenza effettiva di quelle cause d'impedimento e quindi avranno cura di accertarsi se l'acquisto che è stato trascritto sia effettivamente valido ed efficace. Infine l'ultimo comma dell'art. 2662 del c.c. prevede che sia annotata in margine alla trascrizione di un acquisto a causa di morte l'esistenza di una causa d'impedimento, ma naturalmente condiziona tale annotazione all'esistenza di un documento che quella causa possa comprovare e che abbia i requisiti richiesti in linea generale dall'art. 2657 del c.c..

Massime relative all'art. 2660 Codice Civile

Cass. civ. n. 1649/2017

Il testamento - olografo o pubblico che sia - non deve necessariamente contenere, a pena di nullitā, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validitā dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilitā di confusioni, salva la necessitā - non attinente, peraltro, ad un requisito di regolaritā e validitā del testamento - che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, indichino specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confinazioni ed altro.

Cass. civ. n. 1048/1995

Il diritto reale d'uso o di usufrutto del legatario non č opponibile al terzo acquirente dell'immobile (nella specie, aggiudicatario in seguito ad espropriazione immobiliare nei confronti dell'erede) se non risulti dalla nota di trascrizione del testamento, atteso che nel vigente sistema pubblicitario, la trascrizione dell'atto si effettua mediante l'inserzione nel pubblico registro della relativa nota, costituita da un estratto dei titoli, da presentare al conservatore in duplice originale, e che per stabilire, quindi, se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né, tanto meno, da altri atti cui tali titoli si riferiscono o da notizie e dati estranei alla menzionata nota.

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