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Articolo 29 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di nuove operazioni

Dispositivo dell'art. 29 Codice Civile

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18].

Spiegazione dell'art. 29 Codice Civile

L'esistenza dell'ente non cessa automaticamente e con effetto immediato, bensì al verificarsi di una causa di estinzione di cui al citato art. 27 c.c. allorquando subentra la fase di liquidazione per definire organicamente e complessivamente i rapporti giuridici in atto, pendenti e residui; tale fase è inoltre prodromica alla cancellazione dell'ente. Di rilievo è l'attività gestoria degli amministratori, i quali non potranno più esperire nuove operazioni diverse da quelle di liquidazione, pena l'estensione nei loro confronti della responsabilità per gli atti compiuti. E l'espresso divieto precisa come essa operi illimitatamente, personalmente e solidalmente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 29 Codice Civile

Cass. civ. n. 26066/2017

In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall'art. 29 cod. civ. non si estende all'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione, giacché tale attivitą rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell'ente.

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