La norma esclude che le obbligazioni assunte dai promotori si trasferiscano automaticamente in capo alla società, una volta costituita.
Parte della dottrina ritiene che la responsabilità solidale per le obbligazioni che ciascuno dei promotori assume deve intendersi limitata alle sole obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività che riguardano la costituzione per pubblica sottoscrizione (v. artt.
2333,
2334,
2335,
2336) e nelle attività a queste connesse.
La responsabilità deriva ai promotori per il fatto obiettivo della loro qualifica, indipendentemente da una loro diretta partecipazione all'assunzione di obbligazioni tese a costituire la società.
Al 2° e 3° comma, la norma precisa come si atteggia il rapporto interno tra promotori e società in relazione alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte dai promotori, ferma restando la loro responsabilità solidale.
Si distingue tra
obbligazioni e spese necessarie, da un lato, e
non necessarie dall'altro.
Riguardo a quelle
necessarie si configura in capo alla società l'obbligo di rilevare i promotori e rimborsare le spese sostenute.
Riguardo a quelle
non necessarie si condiziona l'assunzione della responsabilità da parte della società all'eventuale approvazione da parte dell'assemblea. Tale approvazione può essere data sia da una assemblea dei sottoscrittori che da una successiva assemblea sociale.
Nell'ipotesi in cui la società non si costituisca, le obbligazioni assunte e le spese sostenute restano definitivamente a carico dei promotori. Tali spese vanno ripartite fra tutti i promotori in parti uguali.