(massima n. 1)
Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda societā di capitali assumono, in forza dell'art. 2331, secondo comma, c.c., una responsabilitā personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la societā abbia conseguito la personalitā giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome; la dizione legislativa di cui all'articolo citato, infatti, non sorregge in alcun modo l'affermazione della temporaneitā della responsabilitā di cui si tratta, mentre detta disposizione mira a tutelare l'affidamento dei terzi, i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica prima della pubblicazione del suo atto costitutivo, non possono che aver negoziato sulla fiducia della solvibilitā di coloro che hanno agito per la costituenda societā; pertanto, qualora il soggetto che abbia agito in nome di una societā di capitali non ancora registrata, e quindi inesistente, abbia posto in essere un'attivitā imprenditoriale o un'attivitā quale socio di una societā di fatto insolvente, ne risponde a pieno titolo, con la conseguenza che tale responsabilitā determina la sua soggezione a fallimento.