La girata condizionale in materia cambiaria…
Per precise disposizioni di legge, sia l'ordine di pagare contenuto nella cambiale, sia la promessa di pagare, contenuta nel vaglia cambiario, sia l’accettazione della cambiale debbono essere
« incondizionati » (art. 1, n. 2, art. 100, n. 2 e 31, 1 comma, Legge camb.), perché l’apposizione di condizioni in senso tecnico è ritenuta, in generale, incompatibile con la natura della dichiarazione cambiaria e, pertanto, l’inosservanza di tali disposizioni importa la sanzione della nullità, cioè la condizione vitiatur et vitiat, e, nei primi due casi, il titolo, rispettivamente, «
non vale come cambiale» (art. 2,1 comma, Legge camb.) e
«come vaglia cambiario» (art. 101, 1 comma Legge camb.),e, nell'ultimo caso,
« la modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione.... » (art. 31, 2° comma, Legge Camb.).
Viceversa, benché il contenuto del tipo legale del negozio cambiarlo di girata sia fissato inderogabilmente, e, quindi, anche tale negozio debba essere «
incondizionato » (art. 16, to comma Legge camb.), — la girata condizionata non è nulla, bensì la condizione
vitiatur sed non vitiat, ossia «
si ha per non scritta » (art. 16, 1 comma testé cit.); e questa norma eccezionale, secondo la dottrina dominante, è determinata dalla esigenza di non ostacolare la circolazione oltre il necessario, cioè dal c. d. favore della circolazione, nel senso che, nell'interesse di questa, l'ordinamento giuridico scinde, nella girata, l'elemento «
condizione » dagli altri elementi negoziali, e impone al girante un negozio puro e semplice, in luogo del negozio condizionato da lui voluto.
… ed in materia di titoli all'ordine in generale: il fondamenta della disciplina giuridica eccezionale di questo negozio cartolare. In particolare, l'ambito del concetto di «condizione»
Per ragioni analoghe, anche in materia di titoli all' ordine in generale, «
qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta » (
art. 2010 del c.c., 1 comma, Cod. civ.).
E, come in materia cambiaria, deve intendersi qui per «
condizione » non solo la condizione in senso proprio (sospensiva o risolutiva), ma altresì qualsiasi modificazione del tipo legale della girata, quale il termine (iniziale o finale), o
modus.
La girata parziale in materia cambiaria, ed in materia di titoli all’ordine in generale: il fondamento della nullità di tale girata
Tanto in materia cambiaria che in materia di titoli all'ordine in generale, «
è nulla la girata parziale », cioè la girata con cui il dichiarante intende trasferire il diritto cartolare solamente per una parte del contenuto di tale diritto (art. 16, 2 comma Legge camb., e 2010, 2° comma).
In proposito, con riguardo alla materia cambiaria, ma con argomen
tazioni bene riferibili anche alla materia dei titoli all'ordine, si è esattamente affermato che il divieto della girata parziale si fonda sul principio della
indivisibilità della investitura, nel senso che «
quando si vuole una investítura nei diritti cartolari, si deve volerla per la totalità, tanto più che l'investitura, presuppone il possesso del titolo, il quale non può essere attribuito soltanto per una parte ». E, pure esattamente, si è aggiunto che «
qui la sanzione consiste nella nullità del negozio, dato che la legge intende, si, quanto occorra, riconoscendo un negozio di contenuto diverso da quello voluto dal dichiarante, sovrapporsi afta volontà privata in ordine alle modalità del trasferimento, ma non addirittura in ordine all'oggetto del trasferimento stesso ».
Casi non rientranti nella figura giuridica della girata parziale
È pacifica e giustificata la teoria per cui è ritenuta valida, per non essere una girata parziale a norma di legge, la girata che, essendo già parzialmente estinto il credito cartolare (ad es., per pagamento o rimessione parziale), venga operata per la parte residua.
È parimenti giustificata l'opinione per cui nel divieto della girata parziale non deve essere compreso anche il divieto di una girata a favore di più persone, perchè in questo caso che è perfettamente analogo a quello di un titolo emesso a favore di più prenditori, nè il titolo, nè i diritti cartolari vengono divisi, dovendo tutti i giratari esercitare congiuntamente tali diritti.