La regola della inesistenza della c. d. funziona di garanzia della girata, nei titoli all'ordine in generale
La c. d. funzione di garanzia della girata, notoriamente e pacificamente, si risolve nella attribuzione al girante della responsabilità per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente del titolo.
In tema di girata cambiaria, già l'abrogato art. 256, 2° comma Cod. comm. del 1882 stabiliva che « i giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza ». Ed ora l'art. 19, 1 comma Legge camb., in quanto, analogamente, dispone che « il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento », — statuisce, appunto, la funzione di garanzia in parola, — funzione che:
1) Non è spiegabile in base ad una pretesa somiglianza fra tratta e girata, nel senso che questa « sarebbe una nuova tratta che si aggiungerebbe alla fondamentale e per cui il girante ripeterebbe l'invito di pagare rivolto al trattario »; — perché si tratta di negozi cambiari aventi struttura diversa e determinanti situazioni giuridiche pure diverse, come risulta da un semplice raffronto tra il cit. art. 19 comma 1 Legge camb. ed il precedente art. 13 (Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento... Ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta).
2) Non trova un valido fondamento giuridico neppure nel rapporto fondamentale fra girante e giratario, «ossia nel fatto che il titolo è trasferito sempre in base a una causa (onerosa o lucrativa), e quindi, il giratario, per ricevere il titolo, ha data o promessa una controprestazione, o lo ha accertato in luogo di pagamento di un debito del girante verso di lui, ovvero lo ha ricevuto a titolo gratuito; onde, se l'obbligato principale non adempia, perciò, il titolo resti privo di valore economico verso il giratario, deve rispondere il girante...» — perché la garanzia esiste non solo fra girante e giratario immediato, fra i quali coesistono rapporto fondamentale e rapporto cambiario, ma altresì fra girante e terzi possessori, fra i quali esistono solo rapporti puramente cambiari.
3) Non può collegarsi colla c. d. «funzione di promessa cambiaria» della girata; — perché, quivi, non è configurabile alcuna forma, espressa o tacita, di promessa di garanzia: essa garanzia, invece, ha esistenza giuridica indipendente da qualsiasi conforme dichiarazione di volontà del girante.
4) Si risolve, al contrario, in un caso di obbligazione legale, che, per esigenze pratiche, ed in seguito ad una lunga evoluzione storica, è connessa dall'ordinamento vigente alla girata come naturalia negotii; onde tale obbligazione non solo, come si è testé cennato, ha esistenza giuridica indipendente da qualsiasi conforme dichiarazione di volontà del girante, ma può da quest'ultimo essere esclusa con «clausola contraria», a tenore del cit. art. 19, 1 comma, Legge camb.
Tale circostanza, ossia il fondamento essenzialmente storico, e perciò strettamente inerente alla fattispecie, della funzione di garanzia della girata cambiaria, vale a giustificare la disposizione sancita nell'art. 2012 nuovo Cod. civ., Libro delle obbligaz., per cui « salva diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente ».
Come si rileva nella Relazione Ministeriale (n. 257), « questa disposizione ha un contenuto autonomo, ed anzi antitetico, a quella corrispondente dalla Legge cambiaria; e ciò perché il principio della responsabilità del girante per l’inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine ». Ed appare evidente che, in tali titoli, la regola è costituita dall’inesistenza della c.d. funzione di garanzia della girata.
Eccezioni: a) Casi di « diversa disposizione di legge »
Tale regola, tuttavia, a tenore del cit. art. 2012, consente eccezioni in un duplice ordine di casi:
a) Casi di diversa disposizione di legge. In questa categoria rientrano la girata della cambiale e del vaglia cambiario; la girata dell’assegno bancario; la girata dell’assegno circolare; la girata della nota di pegno.
b) Casi di « clausola contraria risultante dal titolo ». In quanto trattasi di materia d'ordine privato, l'autonomia del girante, come, nella girata cambiaria, può, con « clausola contraria », escludere la sua obbligazione legale di mia, — così, nella girata di un titolo di credito all'ordine, rispetto a cui tale obbligazione non sussista, può, ugualmente con « clausola contraria », dare vita alla medesima obbligazione, che, pertanto, deve qualificare, qui, volontaria, e che, in forza del cit. art. 2012, esige la ricorrenza dei seguenti estremi:
1) Che il girante manifesti, con apposita « clausola », ossia in maniera espressa, la sua volontà di obbligarsi per l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'emittente. Non sono prescritti, all'uopo, termini sacramentali: basta, invece, che tale volontà risulti certa, attraverso la dichiarazione. Così, oltre la formula tradizionale « con garanzia », debbono ritenersi efficaci le ulteriori formule « con obbligo », « con responsabilità », « con rischio», come quelle che esprimono indubbiamente intenzione del dichiarante di collegare alla girata la c. d. funzione di garanzia.
2) Che, in relazione col principio della letteralità la « clausola » in parola venga enunciata nel titolo, e, quindi, ne risulti, sia, cioè, una « clausola cartolare ».