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Articolo 2012 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi del girante

Dispositivo dell'art. 2012 Codice Civile

Salvo diversa disposizione di legge [1797] o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente [19 l. camb.; 21 l. ass.](1).

Note

(1) Quindi, se il titolo ha funzione di garanzia in base alla legge (19 l. camb., 21 l. ass.) sono le parti a dover inserire una clausola specifica in esso per evitare questa funzione.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che, di regola, la garanzia non rappresenta una delle funzioni perseguite dal titolo di credito (1992 c.c.).

Spiegazione dell'art. 2012 Codice Civile

La regola della inesistenza della c. d. funziona di garanzia della girata, nei titoli all'ordine in generale

La c. d. funzione di garanzia della girata, notoriamente e pacifi­camente, si risolve nella attribuzione al girante della responsabilità per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente del titolo.

In tema di girata cambiaria, già l'abrogato art. 256, 2° comma Cod. comm. del 1882 stabiliva che « i giranti sono solidariamente responsabili dell'accettazione e del pagamento della cambiale alla scadenza ». Ed ora l'art. 19, 1 comma Legge camb., in quanto, analogamente, dispone che « il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento », — sta­tuisce, appunto, la funzione di garanzia in parola, — funzione che:

1) Non è spiegabile in base ad una pretesa somiglianza fra tratta e girata, nel senso che questa « sarebbe una nuova tratta che si aggiungerebbe alla fondamentale e per cui il girante ripeterebbe l'invito di pagare rivolto al trattario »; — perché si tratta di negozi cambiari aventi struttura diversa e determinanti situazioni giuridiche pure diverse, come risulta da un semplice raf­fronto tra il cit. art. 19 comma 1 Legge camb. ed il precedente art. 13 (Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento... Ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta).

2) Non trova un valido fondamento giuridico neppure nel rapporto fondamentale fra girante e giratario, «ossia nel fatto che il titolo è trasferito sempre in base a una causa (onerosa o lucrativa), e quindi, il giratario, per ricevere il titolo, ha data o promessa una controprestazione, o lo ha accertato in luogo di pagamento di un debito del girante verso di lui, ovvero lo ha ricevuto a titolo gratuito; onde, se l'obbligato principale non adempia, perciò, il titolo resti privo di valore economico verso il giratario, deve rispondere il girante...» — perché la garanzia esiste non solo fra girante e giratario immediato, fra i quali coesistono rapporto fondamentale e rapporto cambiario, ma altresì fra girante e terzi possessori, fra i quali esistono solo rapporti pura­mente cambiari.

3) Non può collegarsi colla c. d. «funzione di promessa cambiaria» della girata; — perché, quivi, non è configurabile alcuna forma, espressa o tacita, di promessa di garanzia: essa garanzia, invece, ha esistenza giuridica indipendente da qualsiasi conforme dichiarazione di volontà del girante.

4) Si risolve, al contrario, in un caso di obbligazione legale, che, per esigenze pratiche, ed in seguito ad una lunga evoluzione storica, è connessa dall'ordinamento vigente alla girata come naturalia negotii; onde tale obbligazione non solo, come si è testé cennato, ha esistenza giuridica in­dipendente da qualsiasi conforme dichiarazione di volontà del girante, ma può da quest'ultimo essere esclusa con «clausola contraria», a tenore del cit. art. 19, 1 comma, Legge camb.

Tale circostanza, ossia il fondamento essenzialmente storico, e perciò strettamente inerente alla fattispecie, della funzione di garanzia della gi­rata cambiaria, vale a giustificare la disposizione sancita nell'art. 2012 nuovo Cod. civ., Libro delle obbligaz., per cui « salva diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l'inadem­pimento della prestazione da parte dell'emittente ».

Come si rileva nella Relazione Ministeriale (n. 257), « questa disposi­zione ha un contenuto autonomo, ed anzi antitetico, a quella corrispondente dalla Legge cambiaria; e ciò perché il principio della responsabilità del gi­rante per l’inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine ». Ed appare evidente che, in tali titoli, la regola è costituita dall’inesistenza della c.d. funzione di garanzia della girata.


Eccezioni: a) Casi di « diversa disposizione di legge »

Tale regola, tuttavia, a tenore del cit. art. 2012, consente eccezioni in un duplice ordine di casi:

a) Casi di diversa disposizione di legge. In questa categoria rientrano la girata della cambiale e del vaglia cambiario; la girata dell’assegno bancario; la girata dell’assegno circolare; la girata della nota di pegno.

b) Casi di « clausola contraria risultante dal titolo ». In quanto trattasi di materia d'ordine privato, l'autonomia del girante, come, nella girata cambiaria, può, con « clausola contraria », escludere la sua obbligazione legale di mia, — così, nella girata di un titolo di credito all'ordine, rispetto a cui tale obbligazione non sussista, può, ugualmente con « clausola con­traria », dare vita alla medesima obbligazione, che, pertanto, deve qualificare, qui, volontaria, e che, in forza del cit. art. 2012, esige la ricorrenza dei seguenti estremi:

1) Che il girante manifesti, con apposita « clausola », ossia in maniera espressa, la sua volontà di obbligarsi per l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'emittente. Non sono prescritti, all'uopo, termini sacramentali: basta, invece, che tale volontà risulti certa, attraverso la dichiarazione. Così, oltre la formula tradizionale « con garanzia », debbono ritenersi efficaci le ulteriori formule « con obbligo », « con responsabilità », « con rischio», come quelle che esprimono indubbiamente intenzione del dichiarante di collegare alla girata la c. d. funzione di garanzia.

2) Che, in relazione col principio della letteralità la « clausola » in parola venga enunciata nel titolo, e, quindi, ne risulti, sia, cioè, una « clausola cartolare ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

787 Le disposizioni concernenti i titoli all'ordine e i titoli nominativi riproducono quasi integralmente, con lievi variazioni di forma, rispettivamente quelle della legge cambiaria e quelle del r. d. 7 giugno 1923, n. 1364. Per i titoli all'ordine soltanto la disposizione dell'art. 2012 del c.c. ha un contenuto autonomo ed anzi antitetico a quella corrispondente della legge cambiaria; e ciò perché il principio della responsabilità del girante per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente non poteva trovare applicazione per tutti i titoli all'ordine. Tale responsabilità si è mantenuta solo in quanto sia prevista dalla legge o da una specifica clausola risultante dal titolo. Circa i titoli nominativi, soltanto per ciò che riguarda lo ammortamento si sono estese le disposizioni dettate per i titoli all'ordine, senza creare un'apposita e diversa procedura (art. 2027 del c.c.). Si è considerata la necessità di eliminare le complicazioni che derivano dallo stabilire procedimenti diversi per le diverse categorie di titoli, soprattutto perché, avendo mantenuto la facoltà, già prevista nella legge speciale, di trasferire il titolo per girata, sia pure con effetti limitati, doveva subordinarsi la pronuncia dell'ammortamento ad un procedimento più rigoroso, quale è appunto quello dettato per i titoli all'ordine.

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