(massima n. 1)
Il patto sottostante al rilascio di una cambiale di favore č efficace tra le parti, salva la prova della sua illiceitā a carico del traente, perché la circostanza che l'emittente nulla debba in realtā e nulla voglia pagare al prenditore non impedisce che con la firma di favore venga posto in essere un titolo di credito al portatore perfettamente valido e idoneo alla circolazione cambiaria tra terzi. (Rigetta, App. Lecce, 04/12/2014).