(massima n. 1)
In tema di circolazione di assegno circolare sussiste la responsabilitą della banca, per violazione dell'obbligo di diligenza nella verifica della regolaritą del titolo, anche se il prenditore lo abbia acquistato nel ragionevole dubbio o sospetto sulla sua regolare provenienza, non essendo configurabile in tale ipotesi la malafede, solo in presenza della quale l'art. 1994 c.c. consente di opporre al portatore l'acquisto del titolo a non domino.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la mala fede del portatore dell'assegno sulla base del mero sospetto in ordine all'origine del titolo, manifestato con richiesta d'informazioni alla banca ed in considerazione del mancato esercizio di azioni giudiziali nei confronti del "tradens").