(massima n. 1)
Il possesso del titolo cambiario da parte del debitore vale a stabilire una presunzione iuris tantum di pagamento del titolo stesso; sicché, trattandosi di una presunzione non assoluta, rientra nella valutazione di competenza del giudice del merito lo stabilire se le risultanze di causa siano tali da consentirne eventualmente il superamento, ed a tale conclusione detto giudice può pervenire anche facendo leva su presunzioni semplici, ossia su argomenti di carattere logico, in ordine ai quali la verifica di legittimità esercitata dalla Corte di cassazione non può andare oltre i limiti del controllo di adeguatezza della motivazione. (Nella specie la corte d'appello — a fronte di un rapporto debitorio di assai maggiore importo, in conseguenza del quale erano stati emessi numerosi titoli cambiari, che era stato solo parzialmente estinto da uno dei debitori in solido ed in relazione al quale il creditore aveva prodotto in giudizio copia di cambiali diverse rispetto a quelle prodotte dall'opponente — aveva ritenuto che il possesso, da parte dell'opponente medesimo, di alcune soltanto tra le cambiali originariamente poste in circolazione, non potesse assumere valore di prova del pagamento, anche solo parziale, della quota di credito per la quale il giudizio era stato promosso. Enunciando il principio di cui in massima, la Corte di cassazione ha ritenuto l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, effettuato dalla corte d'appello, privo di lacune logiche, e come tale incensurabile in sede di legittimità).