(massima n. 1)
In tema di assicurazione sulla vita, l'art. 1919, comma 2, c.c., nel subordinare la validitą dell'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo al consenso scritto del medesimo, si riferisce all'ipotesi in cui il terzo si venga a trovare nella posizione di mero portatore del rischio, mentre i benefici del contratto assicurativo spettino esclusivamente al contraente o a persona da questo designata nel proprio interesse, sicché la necessitą del consenso del terzo non sussiste quando il beneficiario dell'assicurazione non sia il contraente ma il terzo stesso, ovvero i suoi eredi o comunque soggetti da lui indicati, configurandosi in tal caso un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo, regolata dall'art. 1891 c.c.. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto la validitą, senza necessitą di consenso scritto, dell'assicurazione sulla vita di un terzo, figlio del contraente, in quanto i beneficiari erano gli eredi legittimi e testamentari del terzo).