(massima n. 1)
L'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 c.c.) all'assicuratore, tuttavia il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.