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Articolo 2002 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Documenti di legittimazione e titoli impropri

Dispositivo dell'art. 2002 Codice Civile

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione(1), o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione [1835, 1836, 1889](2).

Note

(1) I primi sono i c.d. documenti di legittimazione come, ad esempio, il biglietto per un concerto.
(2) Questi sono i c.d. titoli impropri, tra i quali, ad esempio, vi è la polizza assicurativa all’ordine o al portatore (1889 c.c.).

Ratio Legis

I documenti di legittimazione ed i titoli impropri non sono volti a consentire il trasferimento del diritto ma svolgono scopi diversi, pertanto non sono titoli di credito e non si applica ad essi la relativa disciplina.

Spiegazione dell'art. 2002 Codice Civile

I titoli impropri in senso ampio nella dottrina italiana anteriore al nuovo codice civile. Differenziazione dei titoli impropri dai titoli di credito in senso proprio

La dottrina italiana, anteriore al nuovo Codice civile, ha posto in rilievo il larghissimo uso, in una massa ingente di rapporti, di documenti, che sono chiamati titoli impropri in senso largo, e che, da un aspetto positivo, vengono caratterizzati in base alla ricorrenza di elementi esteriori, ed anche di qualche elemento sostanziale, dei titoli di credito in senso proprio, e che, da un aspetto negativo, sono differenziati dai predetti titoli di credito in senso proprio, per il difetto di elementi essenziali di questi ultimi.

Sotto il primo aspetto positivo, mentre si mette in luce la molteplicità dei tipi e delle forme di questi documenti (es. scontrini di deposito e di spedizione di bagaglio, marche di guardaroba, contromarche teatrali, biglietti ferroviari e di lotteria, polizze dei Monti di credito, vaglia postali, biglietti teatrali e cinematografici, libretti di risparmio, nominativi, o nomi­nativi, ma pagabili al portatore....), si constata l'adozione di estremi e con­gegni esteriori dei titoli di credito in senso proprio (adozione che determina l'apparenza di essi titoli), ed altresì la c. d. funzione di legittimazione passiva, nel senso che il debitore, adempiendo, senza dolo o colpa grave, la pre­stazione nei confronti del possessore del documento, è liberato, anche se l’esibitore non sia l’effettivo titolare del diritto.

Sotto il secondo aspetto negativo, si prospetta la mancanza, nei titoli impropri, dei seguenti elementi o estremi essenziali dei titoli di credito in senso proprio:
- della c.d. incorporazione del diritto nel documento, che, pertanto, non ha funzione dispositiva, cioè non serve da strumento indispensabile per far valere (funzione di legittimazione attiva) o trasferire (funzione traslativa) il diritto
cartolare;
- della letteralità di tale diritto, onde il contenuto del documento, o tenore della scrittura, non è decisivo ai fini della individuazione e delimitazione del singolo diritto cartolare, e, correlativamente, è consentito, sia al debitore che al creditore, di riferirsi a fatti od elementi non emergenti dal docu­mento, od extracartolari;

- della autonomia del diritto cartolare. Invero, il documento enuncia qui un rapporto, per di più di natura contrattuale, intercedente fra il debitore ed una persona determinata, da cui il diritto cartolare deve essere esercitato; onde, da un canto, il documento non è destinato a circolare, e, d'altro canto, ove, tuttavia, esso venga trasferito ad un terzo, o semplicemente esibito da altra persona, sono esperibili, nei confronti di questa, tutte le eccezioni op­ponibili al contraente originario.


Conseguenze circa la disciplina giuridica dei titoli impropri

Da tali premesse dogmatiche si sono tratte importanti conse­guenze circa la disciplina giuridica dei titoli impropri, cioè si è ritenuto:
a) Che, non essendo questi documenti necessari per l'esercizio dei diritti enunciativi, questi, di regola, e salva contraria disposizione di legge, possono esperirsi anche senza il possesso e la Presentazione del documento; sicché il creditore, sempre di regola e salva contraria disposizione di legge, in caso di perdita di esso documento può dimostrare il proprio diritto anche con altri mezzi di prova.

b) Che, d'altra parte, non avendo il possessore, come tale, diritto alla prestazione, il debitore può, legittimamente, rifiutare l'adempimento della medesima prestazione, ed esigere prove ulteriori, ossia extracartolari, del suo diritto. Ed, anzi, di tale facoltà deve avvalersi a tutela della buona fede, ogni qualvolta conosca, o sospetti, il vizio dell’acquisto dell’esibitore del documento.

c) Che il possessore ultimo del documento, in quanto esperisce un diritto non autonomo, ossia derivato, ed è esposto, per ciò, a tutte le eccezioni opponibili al contraente originario, soggiace anche alle eccezioni di vizi del consenso prestato nei confronti dello stesso contraente originario.

d) Che i vincoli eventuali (pegno, sequestro, pignoramento) non debbono essere attuati sul documento, presso il possessore creditore, bensì presso il debitore, nelle forme e con le modalità previste per l’attuazione di tali vincoli sui crediti.


Tentativi di distinzione dei titoli impropri (contrassegni, titoli di legittimazione e titoli apparenti)

Nell’ambito della categoria dei titoli impropri, é stata operata la distinzione di due sottocategorie: a') Contrassegni; b') Titoli di legittimazione; fra cui sussistono le seguenti differenze sostanziali:
- I primi sarebbero, di regola, incedibili; ed ove, eccezionalmente, siano cedibili, presupposto indispensabile dell'efficacia della cessione sarebbe la notifica al debitore ceduto; mentre i secondi sarebbero, di regola, cedibili, e non servirebbe la predetta notifica per l'efficacia della cessione nei con­fronti del debitore;
- Il possessore di un contrassegno avrebbe, nei confronti del debitore, la veste di titolare del diritto come contraente originario, o di adiectus solutionis causa; invece, il possessore di un titolo di legittimazione agirebbe o come titolare del diritto-contraente originario, o come cessionario;
- Che, nelle due sottocategorie in parola, sarebbero diversi i rimedi concessi al creditore originario, nel caso di perdita del possesso del documento.


Casi di documenti di legittimazione
Ma, a questa costruzione, fondata sopra un’indagine ampia ed accurata, non sembra in armonia con l’art. 2002: « Le norme di questo Titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferi­mento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione »; e con le di­sposizioni speciali sui libretti di deposito contenute nei precedenti artt. 1835Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prele­vamenti si devono annotare sul libretto. Le annotazioni sui libretti, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova tra banca e depositante... »] e 1836Il libretto di deposito pagabile al portatore, anche se intestato al nome di una determinata persona o in altro modo con­trassegnato, costituisce in confronto alla banca titolo di legittimazione....»] nuovo Cod. civ.

Invero, dal complesso organico di queste norme, poste in relazione con la rubrica dell'art. 2002 « Documenti di legittimazione e titoli impropri », risulta:
a') Che l'ordinamento giuridico vigente, presupposta l'ampia cate­goria dei titoli impropri in senso largo, vi distingue solamente due sottocategorie: documenti di legittimazione e titoli impropri in senso stretto;
b') Che, secondo la precisa dizione dell'art. 2002, i documenti di legittimazione sono caratterizzati dalla funzione di « identificare l'avente diritto alla prestazione », allo scopo intuitivo di facilitare le operazioni di riscossione da parte del creditore e di pagamento da parte del debitore. Ora siffatta fun­zione di identificazione e siffatto scopo di facilitazione sono, evidentemente, previsti come elementi essenziali comuni a qualsiasi specie di documenti di legitt­imazione, sia che si tratti di contrassegni, sia che si abbiano, invece, titoli di legittimazione, secondo la terminologia del Messineo e della dottrina precedente. E, d'altra parte, ove si consideri che i libretti di deposito a risparmio intestati al nome di una persona, e con clausola « pagabile al portatore» (classificati dal Messineo come titoli di legittimazione), sono qualificati dall’ art. 1835 del c.c. documenti pienamente probatori, e che ad essi libretti dal successivo art. 1836 del c.c. (come all’analoga fattispecie della polizza di assicurazione all’ordine e al portatore), è riconosciuta esclusivamente la funzione di legittimazione, nella rubrica e nella lettera dell’art. 2002 e nel sistema legislativo, è unitario e insuscettibile di distinzioni in sottocategorie.
c’) che, infine, la sottocategoria legislativa dei titoli impropri in senso stretto, enunciata nella rubrica e nell’ultima parte dell’art. 2002, coincide sostanzialmente, se non integralmente, con la sottocategoria dei titoli apparenti prospettata dal Messineo. Si legge, su tale punto, nella Relazione Ministeriale (n. 254): “…si allude, ancora, a quei documenti che utilizzano alcuni dei consegni esteriori del titolo di credito (ad es. di ammettere la cessione del credito senza l’osservanza delle forme proprie della cessione o anche di autorizzare il giratario alla riscossione del credito)”. E sono chiari i caratteri di questi documenti: inesistenza di tutti gli elementi essenziali dei titoli di credito in senso proprio (funzione dispositiva del documento e, correlativamente, funzioni di legittimazione attiva e passiva e funzione traslativa, letteralità, autonomia: carattere negativo); Utilizzazione di congegni esteriori dei titoli di credito in senso proprio, come semplice mezzo per attuare il fine del “trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie (ma con gli effetti propri) della cessione” (carattere positivo).


Casi di documenti di legittimazione

Come si è già accennato rientrano, ad es., fra i casi di documenti di legittimazione:
I) Casi di documenti di legittimazione aventi affinità esteriori con i titoli di credito in senso stretto:
1) Polizza di assicurazione all'ordine o al portatore, che costituisce titolo di legittimazione, ed il « cui trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione » (art. 1889, 1 e 2 comma Cod. civ.).

2) libretto di deposito a risparmio di banche (artt. 1835-1836 Cod. civ., Libro delle obbligaz.) o di Casse di Risparmio ordinarie (art. 22 T. U. apr. 1929, n. 967); e ciò non solo quando sia nominativo o nominativo, ma pagabile al portatore, ma anche quando sia pagabile al portatore, con o senza indicazione di un nome.

3) Vaglia postale (ordinario o telegrafico), che viene emesso, per conto di chi lo richieda, dall’Ufficio Postale, « da pagarsi ad una persona e prono un Ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di denaro ». È consentita « la cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata »; ma l’Amministrazione non risponde della autenticità
delle girata. « In caso di perdita del vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in contrario....» (artt. 90, 93 e 96 R. D. 27 febbr. 1936 a. 645, di approvaz. del Codice postale).

4) Bolletta del lotto pubblico, che «deve contenere la data della esitazione e l'indicazione della ruota a cui la giocata si riferisce, la sede ed il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti e la firma del ricevitore ». « Le giuocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano state depositate nell'archivio prima dell'estrazione ». Nessuna vincita è pagabile « senza la presentazione della bolletta ... le vincite sono pagate all’esibitore della bolletta, sempre che questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione, e corrisponda perfettamente con la matrice...».

5) Biglietto della lotteria.

6) Polizza di pegno, che viene rilasciata dai Monti di credito su pegno, — che « deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito.... », — e che « anche se contenga l'indicazione del nome, è al portatore.... ». Pure essendo vietato «acquistare in modo abituale polizze di pegno..., nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse », queste sono alienabili, ma « in nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare verso l'ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari ».

7) Biglietto di trasporto di persone, che non benefici di speciale con­cessione di tariffa o che non sia intestato, e, quindi, non sia collegato al pos­sesso di altro documento, rilasciato a fine di identificazione.

8) Biglietto teatrale.

9) Contromarca teatrale.

II) Casi di documenti di legittimazione aventi affinità esteriori. coi titoli rap­presentativi:

10) Scontrino di deposito di bagagli, che è rilasciato al depositante al­l'atto del deposito, ed in cui « sono esposti la data della consegna dei colli, la loro quantità ed il loro peso. I colli così depositati vengono riconsegnati a chi presenta lo scontrino. L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il por­tatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso » (art. 14, § 2 Condizioni e tariffe per i trasporti dei bagagli).

11) Scontrino di spedizione di bagagli, che viene consegnato allo speditore « in prova del ricevimento del bagaglio, verso il pagamento delle tasse, e sopratasse dovute per il trasporto », ed in cui sono indicate « le tasse e sopratasse medesime, la quantità dei colli ed il loro peso, la qualità delle cose spedite, la stazione di partenza e quella destinataria.... ». La riconsegna del bagaglio « si effettua verso restituzione dello scontrino e verso pagamento delle eventuali somme a car co. L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi se il Portatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso....; e rimette il bagaglio esserne proprietario, ne rilasci ricevuta, ed, occorrendo, presti valida garanzia, anche al viaggiatore che dichiari di avere smarrito lo scontrino, purché egli provi di esserne il proprietario, ne rilasci ricevuta, ed, occorrendo, presti valida garanzia ».

12) Marca o scontrino di guardaroba.


Disciplina giuridica dei documenti di legittimazione

Dalla premessa che i documenti di legittimazione non sono titoli di credito in senso proprio, deriva logicamente la conseguenza che è sancita espressamente dall’art. 2002 e per cui le norme del titolo V del Libro delle obbligazioni non si applicano a tali documenti. Questi, per contro, sono regolati dalle disposizioni e leggi speciali, e dagli Statuti e regolamenti dei soggetti emittenti, ed anche dalla aroma contrattuale delle singole parti; il che non solo rende arduo l'accertamento, sia pure sommario, della disciplina giuridica dei documenti dì legittimazione in parola, ma, altresì, attribuire a tale accertamento volare di massima, ben suscettibile di deroghe in casi concreti, ed a questi eventualmente non rispondente.

Con questa avvertenza, si può ritenere in tema di disciplina giuridica:
a) Che, in quanto i documenti predetti non esplicano funzione dispo­sitivo (funzione di legittimazione attiva e funzione traslativa), i diritti enun­ciativi, di regola, e salva contraria disposizione di legge (es. bolletta del lotto pubblico) possono esperirsi anche senza il possesso e la presentazione del documento, sicché il creditore, sempre di regola e salva contraria disposizione di legge, in caso di perdita di tale documento, può dimostrare il proprio diritto anche con altri mezzi di prova.
b) Che, correlativamente, il possessore del documento, che non sia al timbre del dirimo, od un avente causa di questo, soccombe di fronte al titolare, che fornisca altrimenti la prova della appartenenza del diritto stesso.
c) Che, data la funzione di legittimazione passiva caratteristica di questi documenti, il debitore che, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del di­rimo (arg. ex artt. 1836 e 1889, 2 comma, in relazione con l'art. 1992, secondo comma, nuovo Cod. civ.
d) Che, sempre in dipendenza della duplice circostanza che i documenti di legittimazione non esercitano nè funzione di legittimazione attiva nè funzione traslativa, — nel caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di essi, basta, di regola, che il titolare si avvalga della procedura di opposizione al pagamento, senza che occorra la procedura di ammortamento, tendente all’emissione del duplicato.
e) Che, essendo i documenti di legittimazione cose mobili, il loro proprietario, nei casi di furto o smarrimento, potrà rivendicarli, con riferimento all’ art. 1153 del c.c..
f) Che, ove tali documenti siano trasferibili, si hanno, di regola, gli effetti della cessione, cioè l’avente causa acquista un diritto derivato.
g) Che, perciò, ed altresì per la mancanza degli estremi della letteralità e autonomia dei diritti cartolari, il debitore pub sempre opporre all'esibitore tutte le eccezioni desumibili sia da elementi extracartolari, sia dai rap­porti intercedenti fra l'emittente del documento ed il prenditore contraente immediato ed i portatori precedenti.


Casi di titoli impropri in senso stretto

Come si è pure accennato sopra rientrano, ad es., fra i casi di titoli impropri in senso stretto:
1) Documento da cui risultino tutti gli elementi di un contratto con prestazioni corrispettive non ancora eseguite, ed in cui sia inserita la clausola « all'ordine » o altra equivalente (art. 1407, 2 comma, nuovo Cod. civ.,).
2) C. d. stabilito, che è un documento probatorio (introdotto dalla pratica) di una compravendita a termine di merci, emesso dal venditore, munito di clausola « all'ordine » e trasferibile per girata. L'emittente « assume colla emissione l'obbligo di consegnare le merci e di adempiere le altre obbli­gazioni accessorie (p. es. di dare l'avviso dei luoghi ove deve farsi la consegna, di esibire i campioni per l'assaggio, ecc.) a chi gli presenta il titolo, dimo­strandosi possessore del medesimo in seguito a una serie continua di gi­rate ».


Disciplina giuridica dei titoli impropri in senso stretto

Mentre l' art. 1406 del c.c. dispone che « ciascuna delle parti può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta », — e, così, riconosce l'unità fondamentale del fenomeno della circolazione del contratto—, mediante l'istituto della «cessione del contratto» (Relaz. Minister., n. 641), — e mentre, d'altro canto, il successivo art. 1407, 1 comma subordina la liberazione del cedente verso il contraente ceduto, al preventivo consenso di quest'ultimo, — l'art. 1407, 2 comma testé cit. (n. 8) considera che tale consenso è implicitamente dato, « se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine o altra equivalente ». Nel primo caso, la liberazione avviene nel momento in cui la cessione è notificata al contraente ceduto o questi l'ha accettata a ter­mini del precedente art. 1406 del c.c.; nel secondo caso, nel momento e per effetto della sola girata del documento, per ciò che questa « produce la sostituzione nella posizione del girante» (art. 1407 del c.c., 2°comma)..

Dunque, ricorre, nella presente fattispecie, una adozione legislativa cate­gorica e generale dell'istituto del « titolo improprio in senso stretto », come stru­mento di circolazione di contratti.

« Adozione legislativa categorica », perché si hanno qui, evidentemente, i caratteri di questo documento sopra prospettati e cioè: Inesistenza di tutti gli elementi essenziali dei titoli di credito in senso proprio; onde «il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto.... » (art. 1409 del c.c.). Utilizzazione di congegni esteriori dei titoli di credito in senso proprio, come semplice mezzo per attuare il fine del « trasferimento del diritto senza l’osservanza di forme proprie (ma con gli effetti propri) della cessione »; ed, infatti, il congegno della -girata consente di prescindere da tali forme, pure mante­nendo la sostanza della cessione.

« Adozione legislativa generale », in quanto questo tipo di documento è ammesso come strumento di cessione di un’intera categoria di contratti, ossia di tutti i contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite nella quale categoria rientra, in maniera certa, la figura dello “stabilito”, sopra menzionata, e richiamata, nella Relazione Ministeriale (n. 641), addirittura come un precedente creato dalla pratica, in armonia con le esigenze della vita degli affari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2002 Codice Civile

Cass. civ. n. 33576/2022

Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Cass. civ. n. 19002/2017

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.

Cass. civ. n. 11910/2008

Nelle lotterie autorizzate istantanee, istituite ex art. 6 della legge n. 62 del 1990, la predeterminazione del montepremi, in quanto componente essenziale del regolamento contrattuale unilateralmente definito dal d.m. che ne regola il funzionamento, fissa il limite dell'obbligazione cui è tenuto il gestore nei confronti del cliente e, conseguentemente, costituisce un presupposto del diritto alla riscossione della vincita. Ne consegue che tale limite quantitativo opera non solo nei confronti del gestore ma anche nel rapporto tra gestore e cliente, quando sia stato regolarmente reso noto, mediante affissione, il testo contrattuale contenuto nel regolamento. (Cassa e decide nel merito, App. Brescia, 29 Giugno 2004).

Cass. civ. n. 5062/2007

Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso. (Rigetta, App. Palermo, 29 Agosto 2001).

Cass. civ. n. 17458/2006

Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea «sette e vinci») non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.

Cass. civ. n. 351/2002

La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.

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