(massima n. 1)
La norma dell'art. 1586 c.c. riguarda l'ipotesi del terzo che agisca in via giudiziale contro il conduttore, vantando un diritto sulla cosa locata a costui, prevenendo in tal caso la laudatio auctoris. Al contrario, il conduttore č passivamente legittimato per le azioni nei suoi confronti proposte, allorché si basino su di una sua personale responsabilitā per fatto illecito, lesivo del diritto di un proprietario confinante rispetto al bene locato.