L'espressione si usa in diversi contesti, accomunati dalla presenza dell'obbligo, gravante su chi detiene una cosa in nome altrui, di dare notizia di certi fatti e di certe circostanze a colui che ha il diritto di proprietà sulla cosa. Ad esempio, nell'azione di rivendicazione, il convenuto, il quale possiede la cosa di cui il proprietario chiede la restituzione, può, qualora possieda in nome altrui, essere estromesso dal processo indicando la persona nel cui nome possiede. Nelle fonti romane la diffida all garante era detta anche denuntiatio litis de evictione. Essa si aveva con riguardo alle ipotesi di responsabilità per evizione, insorgente in ordine ai contratti di vendita di una cosa altrui, che poneva il compratore di fronte al pericolo di dover soccombere all'azione di rivendica intentata dal proprietario del bene, intenzionato a reclamare il suo titolo di proprietà, e di dover subire la privazione della merce acquistata. Sorse presto l'uso di ottenere dal venditore la garanzia per evizione attraverso la promessa da parte sua di pagare il doppio del prezzo, oppure di effettuare il risarcimento del danno subito dall'acquirente per il mancato conseguimento della cosa.