Cass. civ. n. 9381/2020
L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per "mala gestio" rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest'ultimo non possa esercitare un'azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l'operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.
Cass. civ. n. 20640/2019
La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca, che aveva accettato di provvedere al pagamento mediante modulo F24 richiesto dal proprio cliente in favore del terzo, ma, non essendo andato a buon fine il versamento a causa dell'errata compilazione del modulo da parte del cliente, non aveva poi provveduto a darne tempestivamente comunicazione al mandante, che lamentava di avere in conseguenza subito un danno patrimoniale).
Cass. civ. n. 20432/2018
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Cass. civ. n. 1580/2018
In tema di mandato, l'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all'art. 1717, comma 4, c.c., è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell'ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall' "intuitus personae".
Cass. civ. n. 15412/2010
In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito
intuitu personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del
dominus richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato
Cass. civ. n. 18512/2006
Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.
Cass. civ. n. 7515/1999
Il mandante non ha azione diretta verso il sostituto del mandatario qualora quest'ultimo abbia approvato ed accettato l'opera del sostituto giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite con il comportamento dovuto.
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Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è, tuttavia basato necessariamente sull'
intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.
Cass. civ. n. 1642/1999
A norma dell'art. 1717 c.c. il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico risponde dell'operato della persona sostituita e in tal caso il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Deve escludersi, peraltro - tenute presenti la formulazione letterale della disposizione e la sua
ratio - che il sostituto sia legittimato ad agire nei confronti del mandante originario.
Cass. civ. n. 7430/1990
L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, ultimo comma, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo; incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all'azione di garanzia esperita dall'Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'Inail).
Cass. civ. n. 301/1988
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1717 c.c., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell'esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l'intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell'incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.
Cass. civ. n. 2199/1980
Il mandatario, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale è liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.