(massima n. 1)
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1717 c.c., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell'esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l'intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell'incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.