(massima n. 1)
L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, ultimo comma, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo; incaricato dal mandatario, e cioč non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilitą del Banco di Roma, in relazione all'azione di garanzia esperita dall'Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'Inail).