Cass. civ. n. 23580/2017
La responsabilità della banca nei confronti del cliente, per aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto alla banca tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo "specimen", atteso che, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione di questi integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, rilevando che l'ordine di bonifico non era stato consegnato di persona dal cliente, e la sua esecuzione era stata opportunamente sospesa dall'istituto di credito, ed ha quindi statuito che la diligenza richiesta alla banca, la quale aveva successivamente dato corso all'ordine, non potesse ritenersi integrata soltanto in considerazione del confronto della sottoscrizione dell'ordine con lo "specimen" depositato - essendo poi emerso che la sottoscrizione era stata realizzata mediante scannerizzazione -, della telefonata del sedicente cliente che era stato in grado di indicare gli estremi del conto corrente ed il numero di patente di guida del vero cliente, nonché delle buone referenze ricevute circa il destinatario dell'ordine, risultando incontestato che i dipendenti della banca non conoscevano il cliente, e che la somma integrava quasi per intero la disponibilità del conto corrente, sarebbe stato necessario adottare cautele ulteriori, quali richiedere la presenza fisica del cliente in sede per confermare l'ordine). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2012).
Cass. civ. n. 2950/2017
In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Cass. civ. n. 10545/2015
In tema di conto corrente bancario, l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista ha natura di negozio giuridico unilaterale con efficacia vincolante ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e costituisce una specificazione del mandato generale da lui conferito all'ente creditizio, cui è estraneo il beneficiario (terzo rispetto all'ordine). Nei confronti di quest'ultimo l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di "delegatio solvendi", senza che, pur in assenza di un espresso divieto del delegante, la banca delegata possa assumere un'autonoma obbligazione, ai sensi dell'art. 1269, primo comma, cod, civ., verso il creditore delegatario al fine di compensare i crediti dalla stessa vantati, ove l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il rapporto di mandato ex art. 1856 cod. civ.
Cass. civ. n. 11961/2003
La mancata contestazione dell'addebito in conto corrente delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.
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Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferiti, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria.
Cass. civ. n. 8524/2001
La banca che, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista per l'incasso di ricevute bancarie, si avvalga, ove l'incarico debba eseguirsi su piazza dove non esistono sua filiali, dell'opera di altra banca o di un suo corrispondente, non può rimanere esente da responsabilità allegando il comportamento del trattario da essa prescelto, giacché essa risponde del fatto di non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico venga compiuta e del fatto che dei suoi esiti il mandante venga tempestivamente informato. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, che aveva giudicato sussistente la violazione dell'obbligo di diligenza della banca mandataria sul rilievo del lungo lasso di tempo trascorso tra l'accredito salvo buon fine delle ricevute bancarie e la comunicazione dello storno per mancato incasso).
Cass. civ. n. 5659/1998
Nell'ipotesi in cui un assegno venga presentato dal beneficiario per l'incasso non alla banca trattaria, ma ad altra banca di cui egli sia correntista, tale ultima banca risponde secondo le regole del mandato, come per ogni altro incarico ricevuto dal correntista, ed è, in particolare, soggetta all'obbligo di comunicare senza ritardo l'impossibilità di eseguire il mandato, ovvero l'esito infruttuoso di esso, non esaurendosi il mandato con l'invio dell'assegno alla banca trattaria; ne consegue che quest'ultima non ha alcun obbligo di fornire informazioni al beneficiario o giratario dell'assegno in ordine all'esito della presentazione per il pagamento, dovendo fornire comunicazioni unicamente alla banca negoziatrice che ha effettuato la presentazione del titolo.
Cass. civ. n. 4486/1998
L'acquisto di valuta estera svolto per un cliente da parte di una banca nell'ambito del rapporto di conto corrente, allorché non costituisce un atto autonomo e fine a sé stesso, ma rappresenta lo strumento per dar corso al pagamento di fatture, va collocato nella categoria dei servizi accessori resi dalla banca alla clientela, rientrando nell'ampia nozione di «incarichi» prevista dall'art. 1856 c.c., con conseguente applicabilità delle regole del mandato.
Cass. civ. n. 9584/1993
In tema di bonifici bancari eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1856, secondo comma, c.c., sostituisca altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, risponde — oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, secondo e terzo comma, c.c. — anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma dell'art. 1712 c.c., nonché per omessa diligenza (art. 1710 c.c.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (nella specie, effettuazione del pagamento al beneficiario entro uno specifico termine).
Cass. civ. n. 5325/1991
La banca che nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell'opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all'art. 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l'incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l'incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l'ordinaria diligenza, vigilando sull'operato della stessa.