(massima n. 1)
Il mandatario, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualitą, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale č liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.