(massima n. 1)
L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario č esperibile sul presupposto che il mandante agisca per "mala gestio" rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest'ultimo non possa esercitare un'azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l'operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.