(massima n. 1)
In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato