(massima n. 1)
I criteri dettati dall'art. 1193 c.c., per l'imputazione del pagamento eseguito da chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, trovano applicazione anche con riguardo ai pagamenti effettuati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, salvo il loro assoggettamento a revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti di legge. La volontà di una determinata imputazione del pagamento eseguito da chi abbia più debiti della medesima specie, la quale preclude il ricorso ai criteri suppletivi fissati dall'art. 1193 secondo comma c.c., può essere desunta, oltre che da dichiarazione espressa, anche da facta concludentia.