(massima n. 1)
In tema di obbligazioni, qualora sia necessario ricorrere ai criteri legali di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c., per apprezzare, in caso di coesistenza pił debiti ugualmente garantiti, il grado di onerositą di ciascuno di essi, occorre far riferimento all'entitą della somma dovuta come capitale, variando l'ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede, proprio in ragione del fatto che essi rappresentano un'obbligazione accessoria all'obbligazione principale costituita dal capitale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel comparare due debiti a carico dell'intimato, relativi al pagamento del prezzo di due preliminari di vendita, li aveva ritenuti ugualmente onerosi facendo riferimento all'identica misura del tasso di interesse pattuito e prescindendo dalla valutazione degli importi dovuti a titolo di capitale).