(massima n. 1)
Non sussiste la violazione dei principi regolatori della materia — che il giudice conciliatore doveva osservare nella decisione secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c. nel testo previgente — se in caso di controversia tra soggetti sulla riferibilità di un pagamento, in presenza di una pluralità di forniture commerciali ed in assenza di imputazione da parte del debitore, non sono stati applicati i criteri stabiliti dall'art. 1193 c.c., secondo comma, perché essi non attengono alle fonti del rapporto obbligatorio o al carattere patrimoniale della prestazione, né incidono sulla configurazione tipica delle obbligazioni, ma regolamentano l'efficacia del pagamento nel particolare caso di più debiti della medesima specie nei confronti di una stessa persona.