(massima n. 1)
Il criterio dell'imputazione del pagamento, quale previsto dall'art. 1193 c.c., riguarda solo le obbligazioni per le quali il creditore possa pretendere l'adempimento e non si riferisce anche ai debiti prescritti, il cui pagamento costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale e pertanto esaurisce i suoi effetti nella soluti retentio, senza che gli stessi possano essere compresi tra quelli cui riferire il pagamento effettuato dal debitore.