(massima n. 1)
L'istituto della imputazione dei pagamenti regola l'ipotesi di pluralità di crediti fra le stesse parti, aventi titolo e causa diversi, e non trova applicazione quando si tratti di unico credito; pertanto, ove l'I.N.P.S. provveda al recupero rateale, mediante ritenute sulla pensione, dell'unico credito relativo a somme indebitamente corrisposte per integrazione al minimo della pensione indiretta (risultando peraltro inesistente l'indebito per gli importi percepiti fino all'entrata in vigore del D.L. n. 463/1983) non è possibile imputare le somme già recuperate dall'ente a tale parte del credito, che risulta inesistente, dell'ente previdenziale, applicandosi per quelle ancora da recuperare la regola di irripetibilità di cui all'art. 52 della L. n. 88 del 1989; detta norma può trovare applicazione solo per l'eventuale credito residuo dell'istituto, risultante dal calcolo della differenza tra la somma già recuperata e quella complessivamente dovuta dall'istituto per gli importi erogati per il periodo decorrente dall'ottobre 1983.