(massima n. 1)
La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. č applicabile solo a una pluralitą di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di pił canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora.