(massima n. 1)
La disciplina dell'imputazione del pagamento, pur presupponendo l'esistenza di una pluralitą di rapporti obbligatori omogenei tra le medesime parti, č applicabile analogicamente anche in presenza di una pluralitą di creditori, qualora uno di essi sia legittimato a ricevere il pagamento sia in proprio che per conto dell'altro. (Nella fattispecie, avendo lo stesso soggetto ricevuto un pagamento sia in adempimento di un credito proprio che in qualitą di legale rappresentante di una societą, a sua volta creditrice del medesimo debitore, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, che aveva desunto dal coordinamento tra la richiesta proveniente dai creditori e la dichiarazione resa dal comune debitore all'atto dell'adempimento l'imputazione dello stesso ad entrambi i crediti).