Imputazione e compensazione di più debiti. Come funziona la scelta del debitore in sede di compensazione
La funzione satisfattoria della compensazione è rivelata in particolar modo da questo articolo, che riproduce il corrispondente articolo #1293# del codice abrogato (art. 221, prog. 1936) ed applica alla compensazione le stesse norme sulla imputazione del pagamento per il caso analogo in cui siano più debiti compensabili. Il richiamo puro e semplice dell'art. 1193 implica anche quello dell'art. 1194 che ne costituisce il complemento là dove esso indica la sola limitazione posta dalla legge alla specificativa dichiarazione del debitore circa il debito da estinguere. Purchè, dunque, non si tratti di imputare il pagamento al capitale piuttosto che alle spese ed agli interessi, la norma fondamentale è che spetta al debitore la scelta contestuale. Ora, applicando tale regola alla compensazione potrebbe dubitarsi che, fino al momento in cui il debitore non esercita il diritto di scelta in sede di eccezione, la compensazione non abbia modo di funzionare, e che perciò si verifichino sostanzialmente, gli effetti di una compensazione giudiziale. Ma il dubbio non pare fondato. Se i debiti da compensare sono tutti liquidi ed esigibili, la compensazione si verifica al momento della rispettiva coesistenza con la gradazione indicata nell'art. 1193, 2° comma; esclusa naturalmente la ipotesi del debito non scaduto, per cui è possibile il pagamento e non la compensazione. Così, per effetto della eccezione, la sentenza accerterà l'originaria estinzione del debito meno garantito, o con quello più oneroso, o con quello più antico, od, altrimenti, con i vari debiti proporzionalmente. Se, invece, i1 convenuto si avvale del diritto di scelta, la dichiarazione relativa viene a risolvere la già esistente compensazione identificando con effetto retroattivo il debito estinto.