(massima n. 1)
La locuzione «meno garantito», usata nell'art. 1193 c.c. per indicare il secondo dei criteri suppletivi — destinato ad entrare in funzione quando non vi sia stata imputazione espressa da parte del debitore e sussista una pluralità dei debiti scaduti — non deve intendersi in senso rigorosamente tecnico, con riferimento alle tipiche forme di garanzie reali o personali; sicché vi può rientrare non solo la figura della solidarietà passiva, ma anche il riferimento alla minore speditezza o alla maggiore dispendiosità dell'attuazione. E lo stabilire quale, fra più debiti, sia da ritenere meno garantito è compito riservato esclusivamente al giudice del merito, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile in Cassazione se non inficiato da vizi di logica o di diritto.