Cass. civ. n. 21694/2020
In tema di imposte sui redditi, il meccanismo delineato dall'art.
54, comma 8, T.U.I.R. (nel testo applicabile "ratione temporis"), relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore (nella specie cantante), di opere dell'ingegno, qualora non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, non attribuisce alcun beneficio fiscale, ma individua in maniera predeterminata la base imponibile dell'imposta, corrispondendo la prevista riduzione percentuale del 25 o 40 per cento ad una forfettizzazione delle spese che, mirando a favorire le attività artistiche, nell'assunto che molte spese non sono agevolmente documentabili, osta alla deduzione analitica dei costi sostenuti dall'autore per la realizzazione dell'opera, anche se regolarmente documentati; pertanto, tale previsione, siccome non introduce un beneficio, trova applicazione a prescindere dal comportamento del contribuente, a nulla rilevando che il suo reddito sia stato percepito interponendo un soggetto fittizio (nella specie tre società estere la cui totalità o maggioranza delle attività, del giro d'affari e dei proventi erano sovrapponibili a quelli del contribuente).
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In tema di violazioni in materia di IVA, in relazione agli illeciti penal-tributari di cui al Titolo II D.Lgs. n. 74 del 2000 va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione ancorché pronunciata con l'ampia formula "perché il fatto non sussiste", la quale determina l'ineseguibilità definitiva della sanzione tributaria, ferma la necessità di accertare, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l'eventuale riscossione avviata dall'Ufficio, l'identità del "fatto" rispetto agli elementi costitutivi sia dell'illecito amministrativo tributario che della corrispondente fattispecie incriminatrice.
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In tema di violazioni in materia di IVA, è producibile in cassazione ex art.
372 c.p.c. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria controversa, ove il contribuente intenda far valere l'improcedibilità, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio tributario per violazione - pur dedotta per la prima volta in sede di legittimità e sempreché pertinente alle questioni ritualmente in giudizio - di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, del "ne bis in idem"); diversamente, tale produzione non è ammissibile ai fini delle contestazioni in materia di imposte dirette, per le quali non viene in rilievo l'esigenza di effettività del diritto unionale.
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I compensi per diritti discografici sono soggetti ad IRAP, qualora ricorra il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, nonché ad IVA, in quanto venga in rilievo la cessione di diritti (o beni similari a quelli) d'autore verso corrispettivo e, dunque, una prestazione di servizi che, in quanto tale, è operazione imponibile; sono fuori campo IVA, invece, le cessioni relative ai diritti d'autore in senso stretto operate dall'autore (o dai suoi eredi), salvo che riguardino disegni, opere di architettura o dell'arte cinematografica.
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In tema di sanzioni tributarie in materia di IVA, è irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impossibilità di instaurare o di proseguire un procedimento amministrativo volto all'irrogazione di una sanzione penale formalmente amministrativa ma avente natura sostanzialmente penale, per violazione dell'art.
117 Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU, in quanto il rapporto tra il suindicato procedimento amministrativo ed il processo penale trova una specifica disciplina negli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
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In tema d'imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2 T.U.I.R. e
43 c.c., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell'AIRE.
Cass. civ. n. 3387/2020
In tema d'IVA, la fornitura al personale dipendente degli indumenti da lavoro da indossare durante l'attività lavorativa non costituisce prestazione di servizi, bensì messa a disposizione di strumenti da lavoro, rientrante tra gli obblighi contrattuali dell'imprenditore sicché, trattandosi di un costo, non costituisce elemento positivo del reddito e, non essendo assoggettabile ad IVA, ne è preclusa la rivalsa nei confronti dei dipendenti.
Comm. Trib. Reg. Umbria n. 241/2017
Sulla scorta della sentenza n. 18030 del 24 luglio del 2013 della Corte di Cassazione, l’attività di prostituzione - nella specie non negata dall’interessata - è fonte di reddito tassabile e, come tale, deve essere denunciata all’Erario.
Cass. civ. n. 19327/2016
In tema d'IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 24/09/2013).
Cass. civ. n. 17741/2006
Le indennità percepite da un segretario comunale per il servizio dei protesti cambiari non sono inquadrabili fra i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, atteso che il servizio dei protesti, ancorché sia attribuito al segretario comunale, nei casi previsti dalla legge, in considerazione della sua qualifica, è estraneo ai suoi compiti istituzionali e si concreta in una attività che presenta caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, e necessita di strutture organizzative con le relative spese, non potendo all'uopo essere utilizzate quelle dell'ente comunale, non preordinate a tale scopo. Pertanto, i redditi prodotti dal segretario comunale nell'espletamento dell'anzidetto servizio sono soggetti non alle detrazioni forfettarie previste per i lavoratori dipendenti, ma a quelle dei redditi di lavoro autonomo. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 8 Febbraio 2000).
Cass. civ. n. 5866/1999
I compensi erogati in favore di giocatori professionisti dalla federazione italiana gioco calcio (organo del c.o.n.i.) in relazione alla loro partecipazione a squadre nazionali in incontri calcistici di tipo internazionale (nella specie, ai campionati del mondo del 1982), hanno carattere di redditi di lavoro autonomo, tenendo conto che detta partecipazione, ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo, configura un'attività lavorativa, ma difetta dei connotati della subordinazione, non essendo, in particolare, ricollegabile a "comando" o "distacco" da parte delle singole società sportive di appartenenza (le quali non hanno, al riguardo, alcun obbligo di effettuarlo, ma sono soltanto soggette a consentire l'impiego dei calciatori alle loro dipendenze in quelle squadre nazionali). (cassa e decide nel merito, Comm.Trib.Reg. Torino, 3 dicembre 1996).
Cass. pen. n. 11695/1991
I proventi della attività di chiromante sono soggetti alle imposte sui redditi in quanto non costituiscono, di per sé e salvo l'accertamento di specifiche ipotesi di reato, reddito di attività illecita, poiché la attività chiromantica risponde a criteri o principi uniformi propri di una disciplina parapsicologica soggetta nella storia ad approfonditi studi, il cui intelligente e prudente esercizio in alcuni settori della antropologia culturale può ancora costituire oggetto di dibattito scientifico. (Nella specie l'imputata era accusata di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il giudice di merito aveva dichiarato non doversi procedere per amnistia ex art. 2 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. La Corte, su gravame del P.M., ha annullato la sentenza, ritenendo trattarsi di attività commerciale. (annulla con rinvio, G.I.P. Trib. Perugia, 10 ottobre 1990).