Che cosa significa "Associazione in partecipazione"?
Contratto tramite il quale l'imprenditore, associante, attribuisce ad un'altra persona, associato, una partecipazione agli utili della sua impresa, in cambio dell'apporto economico dell'associato (art. 2549 del c.c.). Si tratta di un contratto consensuale, in quanto si perfeziona al momento del raggiungimento dell'accordo, e a prestazioni corrispettive, in quanto alla prestazione (apporto) di una parte corrisponde una controprestazione (l'attribuzione di una partecipazione agli utili) dell'altra. Il contratto in esame è, altresì, considerato, dal punto di vista dell'associato, di carattere aleatorio (v. art. 1469 del c.c.) in quanto il valore della partecipazione, dovutagli dall'associante, non è predeterminato, dipendendo dall'esito dell'affare. Ne consegue che l'associato non può ricorrere ai rimedi della rescissione (art. 1448 del c.c.) e della risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1469 del c.c.).
Il contratto di associazione in partecipazione può essere strumento di finanziamento dell'impresa.
Il contratto di associazione in partecipazione può essere strumento di finanziamento dell'impresa.