(massima n. 1)
Le indennitā percepite da un segretario comunale per il servizio dei protesti cambiari non sono inquadrabili fra i redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 47, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, atteso che il servizio dei protesti, ancorché sia attribuito al segretario comunale, nei casi previsti dalla legge, in considerazione della sua qualifica, č estraneo ai suoi compiti istituzionali e si concreta in una attivitā che presenta caratteri analoghi a quelli del lavoro autonomo, e necessita di strutture organizzative con le relative spese, non potendo all'uopo essere utilizzate quelle dell'ente comunale, non preordinate a tale scopo. Pertanto, i redditi prodotti dal segretario comunale nell'espletamento dell'anzidetto servizio sono soggetti non alle detrazioni forfettarie previste per i lavoratori dipendenti, ma a quelle dei redditi di lavoro autonomo. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 8 Febbraio 2000).