(massima n. 1)
I proventi della attività di chiromante sono soggetti alle imposte sui redditi in quanto non costituiscono, di per sé e salvo l'accertamento di specifiche ipotesi di reato, reddito di attività illecita, poiché la attività chiromantica risponde a criteri o principi uniformi propri di una disciplina parapsicologica soggetta nella storia ad approfonditi studi, il cui intelligente e prudente esercizio in alcuni settori della antropologia culturale può ancora costituire oggetto di dibattito scientifico. (Nella specie l'imputata era accusata di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il giudice di merito aveva dichiarato non doversi procedere per amnistia ex art. 2 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. La Corte, su gravame del P.M., ha annullato la sentenza, ritenendo trattarsi di attività commerciale. (annulla con rinvio, G.I.P. Trib. Perugia, 10 ottobre 1990).