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Articolo 2668 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

Dispositivo dell'art. 2668 ter Codice Civile

(1)Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 62, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (Riforma sul processo civile).

Ratio Legis

La ratio della norma in esame è la medesima dell'articolo precedente [2668 bis], ossia non imporre ai terzi ricerche troppo complicate sulle vicende relative alle trascrizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2668 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 4751/2016

In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.

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