Cass. civ. n. 15143/2025
La trascrizione del pignoramento immobiliare, elemento perfezionativo del procedimento espropriativo, è indispensabile non solo per assicurare gli effetti di pubblicità e opponibilità nei confronti dei terzi, ma anche per garantire la proseguibilità del processo esecutivo fino alla vendita del bene. La mancata rinnovazione della trascrizione entro il termine ventennale, prevista dagli artt. 2668-ter e 2668-bis c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento.
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La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.
Cass. civ. n. 34949/2024
Se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.
Cass. civ. n. 34402/2022
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità.
Cass. civ. n. 29248/2020
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2016).