Se i coniugi non dovessero trovare un accordo circa i termini della separazione, gli stessi potranno rivolgersi al giudice attraverso il procedimento di “separazione giudiziale” e, in questo caso, sarà il giudice stesso ad assumere le decisioni che ritenga più opportune, tenendo in considerazione prevalentemente l’interesse del figlio.
Va osservato che, di regola, il giudice deciderà di concedere l’affidamento condiviso del minore: questo significa che il figlio viene assegnato ad entrambi i coniugi e non esclusivamente ad uno di essi.
Questa, infatti, è la soluzione che, normalmente, viene considerata la migliore per i figli, che hanno così la possibilità di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori.
Nonostante l’affidamento condiviso, tuttavia, il giudice dovrà necessariamente decidere dove, in concreto, il figlio andrà a vivere: si parla, in questo caso, di “collocamento del minore”, il quale, quindi, potrà fissare la propria residenza abituale presso la madre o presso il padre.
Molto spesso, poi, viene posto a carico del genitore non collocatario (quindi, al genitore che non vive con il figlio) l’obbligo di corrispondere un assegno periodico, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio stesso, in considerazione delle evidenti spese che l’altro genitore è tenuto a sostenere, risiedendo con il medesimo e dovendo provvedere al suo vitto e alloggio.
Ebbene, occorre chiedersi quali siano le conseguenze dell’eventuale cambio di collocazione, soprattutto per quanto concerne l’importo dell’assegno di mantenimento che fosse stato posto a carico del genitore all’epoca non collocatario.
Quindi, cosa succede se cambiano gli accordi di separazione e, ad esempio, il figlio, prima residente presso la madre, debba ora andare a vivere assieme al padre (o viceversa)?
Su quest’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la recente ordinanza 22 aprile 2016, n. 8151 ha dato alcune precisazioni.
Nel caso all’esame della Corte, il Tribunale, al momento della separazione, aveva affidato il figlio ad entrambi i coniugi e aveva fissato la residenza abituale del figlio presso la madre. Alla madre, inoltre, era stato riconosciuto il diritto a ricevere mensilmente un determinato importo a titolo di mantenimento.
Successivamente, è intervenuta, però, la modifica delle condizioni di separazione e il Giudice ha stabilito il cambio della residenza abituale del figlio, prevedendo che lo stesso andasse a vivere presso il padre.
Quale conseguenza di questo cambiamento, il Tribunale aveva anche previsto che, da questo momento in poi, fosse la madre a dover corrispondere al padre l'assegno di mantenimento, il cui importo restava invariato.
La madre, tuttavia, si opponeva a questa decisione del Giudice e il procedimento arrivava all'esame della Corte di Cassazione, che nell'occasione ha fornito alcune interessanti precisazioni.
In particolare, la Corte osserva come il trasferimento dei figli dall’uno all’altro genitore richiede necessariamente una rivalutazione delle condizioni economiche e personali dei coniugi, in quanto l'art. 337 ter, comma quattro, c.c. stabilisce espressamente che "i genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Vi è di più: la Cassazione concorda anche con l’affermazione secondo cui costituisce “fatto notorio” (e, dunque, di comune esperienza) la circostanza che “l’accrescimento delle esigenze dei figli, in concomitanza con l’aumento della loro età e alla conseguente necessità di un incremento dell’assegno, si può in generale consentire con tale affermazione, e tuttavia, ai fini di un eventuale aumento dell’importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli stessi (ciò ovviamente sempre sulla base delle condizioni economiche dei genitori)”.
Tutto ciò per dire, dunque, che se un genitore corrispondeva un assegno di mantenimento di un determinato importo all’altro, con cui il figlio risiedeva, non è automatico che, se la residenza abituale del figlio cambia (collocazione presso l'altro genitore), il medesimo importo debba essere ora corrisposto dall'altro genitore, presso cui ora il figlio non risiede più, in quanto devono essere, comunque, tenute in considerazione non solo le concrete esigenze del figlio ma anche le condizioni economiche dei genitori stessi, che potrebbero essere cambiate rispetto all’epoca della separazione.